Affari regionali. Il Cdm non impugna tre leggi regionali. Approvato il decreto per il riordino delle competenze ministeriali.

Nel corso dell’ultimo Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, è stato deliberato di non impugnare la legge della Regione Sardegna n. 32 del 23/12/2020, recante “Assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e del bilancio pluriennale 2020/2022 alle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011, e successive modifiche ed integrazioni, e disposizioni varie”; la legge della Regione Sardegna n. 34 del 28/12/2020, recante “Modifiche all’articolo 1 della legge regionale n. 47 del 2018 in materia di assistenza tecnica agli imprenditori zootecnici”; la legge della Regione Sardegna n. 35 del 28/12/2020, recante “Durata delle concessioni demaniali marittime a fini di pesca e acquacultura”.

Tra le altre importanti decisioni prese dal Cdm l’approvazione del decreto-legge ‘Ministeri’ che introduce un generale riordino delle attribuzioni dei ministeri.

Il testo istituisce il Ministero della transizione ecologica, che assume le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico, tra le quali: la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale; l’autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; l’attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e la promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema; l’individuazione e lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell’energia elettrica e del gas naturale e la definizione degli indirizzi per la loro gestione; le politiche di ricerca, incentivazione e gli interventi nei settori dell’energia e delle miniere; la ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; la vigilanza su enti strumentali e il collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell’energia; la gestione delle scorte energetiche nonché la predisposizione e attuazione dei piani di emergenza energetica; l’impiego pacifico dell’energia nucleare, la protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito; le agro-energie; la rilevazione, l’elaborazione, l’analisi e la diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; l’elaborazione di piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici; la qualità dell’aria; le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra; la pianificazione in materia di emissioni nel settore dei trasporti; la gestione, il riuso e il riciclo dei rifiuti e l’economia circolare.

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In considerazione dell’istituzione del nuovo dicastero, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato, ancora, istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Il comitato approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di mobilità sostenibile, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell’aria ed economia circolare. Il Piano, sul quale è acquisito il parere della Conferenza unificata, individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all’attuazione delle singole misure.

Ancora per effetto del decreto è stata stabilità la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e, inoltre, l’istituzione del Ministero del turismo, che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l’Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori. Allo stesso Ministero saranno trasferite le funzioni in materia di turismo esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, che assumerà quindi la nuova denominazione di Ministero della cultura.

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Il Ministro senza portafoglio per la transizione digitale, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, avrà il compito, invece, di promuovere, indirizzare e coordinare le materie dell’innovazione tecnologica, dell’attuazione dell’agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell’accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. È infine istituito il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell’attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti.

Il Consiglio dei ministri, ha poi approvato, cinque decreti legislativi di riforma dell’ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, in materia di lavoro sportivo, di semplificazioni e sicurezza in materia di sport. Il decreto legislativo relativo al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo è stato approvato anche su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando.

In particolare, il decreto relativo agli enti sportivi professionistici e dilettantistici e al lavoro sportivo dispone, in attuazione dell’articolo 5 della legge delega, una revisione organica della figura del “lavoratore sportivo”: per la prima volta, si introducono tutele lavoristiche e previdenziali sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico. Inoltre, il testo prevede l’abolizione del vincolo sportivo, inteso come limitazione alla libertà contrattuale dell’atleta, anche nel settore dilettantistico. Il decreto stabilisce che le norme introdotte dalla disciplina in materia di lavoro sportivo si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

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Nel corso dell’ultimo Cdm sono state infine discusse le norme europee sull’IVA e con decreto legislativo sono stati recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.

Normativa europea che fa parte del cosiddetto pacchetto “e-commerce”, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA) per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero. Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro. Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione. Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.

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