Giornalismo. Accesso al praticantato senza testata, Bartoli: “Innovazione coraggiosa”.  

Sono state varate le nuove linee interpretative dell’art.34 della legge 69/1963 sull’iscrizione al Registro dei praticanti. Per far fronte ai cambiamenti che hanno interessato il giornalismo negli ultimi anni, infatti, si è reso necessario un aggiornamento dei criteri interpretativi dell’articolo della Legge professionale, spiegano dall’Ordine nazionale dei Giornalisti. “IlConsiglio nazionale, riunitosi l’8 novembre, ha varato, a maggioranza, una norma che consente, in via eccezionale e su casi specifici, l’avvio del praticantato anche in assenza di una testata e di un direttore responsabile”.

I Consigli regionali dell’Ordine, secondo la bozza, potranno, come modalità eccezionale, procedere all’iscrizione al Registro dei praticanti a seguito dell’accertamento del lavoro giornalistico svolto e per poter presentare la domanda di iscrizione sarà necessario consegnare all’Ordine regionale la documentazione attestante la continuità dell’attività giornalistica, esercitata in maniera sistematica e prevalente per almeno sei mesi nei dodici mesi precedenti la domanda.

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Saraà richiesta, in particolare, la produzione giornalistica, comprensiva di scritti e/o fotografie e/o video e/o audio per giornali cartacei, radio e/o tv, piattaforme e canali on line e uffici stampa e la prova della retribuzione del lavoro, anche senza il vincolo della subordinazione, con la percezione di un reddito professionale indicativamente equiparabile al minimo tabellare lordo previsto per il praticante con meno di 12 mesi di servizio come stabilito dal C.N.L.G., unitamente alla documentazione fiscale.

“Un piccolo passo ma una coraggiosa innovazione fatta in autoriforma – afferma il presidente Carlo Bartoli –  oggi sono in tanti a lavorare negli uffici stampa, sui social media e con le nuove tecnologie digitali, che svolgono attività giornalistica ma non possono essere riconosciuti, in quanto non hanno una testata di riferimento. Con questa nuova interpretazione andiamo incontro ad una realtà composta soprattutto da freelance e precari che ambiscono ad entrare a pieno titolo nel perimetro del giornalismo. Ovvio che auspichiamo di avere quanto prima riscontri positivi dal nuovo Parlamento per una riforma  organica della professione”.

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A seguito dell’accettazione della domanda di praticantato, l’Ordine regionale designerà un giornalista professionista che svolgerà il ruolo di tutor con il compito di vigilare sul percorso professionale del tirocinante. Il tutor designato consegnerà al Consiglio regionale dell’Ordine una relazione semestrale.

Il Consiglio nazionale e i Consigli regionali, eventualmente in collaborazione tra loro, organizzeranno poi dei percorsi di formazione deontologica erogando corsi gratuiti che il/la praticante sarà tenuto/a a frequentare a cadenza almeno semestrale per un totale complessivo di 36 ore.

A conclusione dei 18 mesi di praticantato, il Presidente dell’Ordine regionale, acquisita la relazione finale del tutor e dopo aver verificato la sussistenza e la continuità dei requisiti produrrà la dichiarazione di compiuta pratica.

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Foto di Engin Akyurt da Pixabay