Diritto d’autore, l’Italia recepisce direttiva europea.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio dei ministri, è stato approvato il decreto legislativo che recepisce in Italia la direttiva europea sul copyright, nata con l’obiettivo di tutelare gli autori e gli artisti con norme trasparenti e più adeguate all’era digitale.

“L’obiettivo di fondo – spiega il ministro della Cultura Dario Franceschini – è quello di adattare la legge sul diritto d’autore all’ambiente digitale contemporaneo così da garantire maggiori tutele ai titolari dei diritti e, allo stesso tempo, nuove opportunità per l’industria creativa. Senza il gesto creativo non ci sono contenuti: il valore autoriale, così come quello degli artisti interpreti ed esecutori, deve essere difeso, anche attraverso una maggior trasparenza dell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali”. 

Attraverso il nuovo testo viene introdotta la responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti, al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la conseguente remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti. Per il medesimo fine è introdotto un nuovo diritto connesso riconosciuto agli editori di giornali in relazione all’uso delle opere giornalistiche diffuse dai prestatori di servizi online. Inoltre, si interviene a regolamentare alcuni aspetti dei rapporti che intercorrono tra i titolari dei diritti e i loro produttori ed editori, tradizionalmente rimessi alla libera contrattazione delle parti. Più precisamente, è introdotto a favore degli autori e degli artisti interpreti o esecutori, tradizionalmente ritenuti più deboli, il principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti. Rispondono al medesimo fine di tutelare la parte debole le misure introdotte in materia di obblighi di trasparenza, di adeguamento contrattuale e di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera.

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Ancora è garantita una maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d’autore: le eccezioni che consentono tali utilizzi sono state aggiornate e adattate ai cambiamenti tecnologici per consentire gli utilizzi online e transfrontalieri. Attualmente esistono eccezioni al diritto d’autore per i settori dell’istruzione, della ricerca e della conservazione del patrimonio culturale, ma gli utilizzi digitali non sono previsti dalle norme in vigore, che risalgono al 2001.

Segue poi l’introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio. Tale disciplina risponde all’esigenza di favorire un maggiore accesso transfrontaliero e online ai cittadini europei. È stato valorizzato, inoltre, il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti e, ancora, è stato previsto che in alcuni limitati casi la remunerazione di autori e artisti, anziché commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, possa essere determinata in modo forfettario.

Al fine di garantire piena tutela dei diritti di soggetti apolidi o non identificati, è stata prevista la legittimazione degli organismi di gestione collettiva a gestire i loro diritti, nel rispetto di diversi limiti e garanzie. 

È stato dato riconoscimento anche alle figure dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori, mentre gli organismi di ricerca potranno liberamente divulgare testi coperti da diritto d’autore solo per scopi scientifici e divulgativi.

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