Decreto Lavoro: ecco l’assegno di inclusione. Dal 1° gennaio addio RdC.

Lo scorso 3 luglio con la Legge 85 è stato convertito il Decreto Lavoro (n. 48 del 4 maggio 2023). Tra le revisioni apportate nel paradigma delle politiche sociali italiane, il Dl del Governo Meloni ha di fatto riorganizzato le misure destinate aii soggetti pià fragili, a partire dall’introduzione dell’Assegno di Inclusione che, dal 1° gennaio 2024 sostituirà (finalmente) il Reddito di Cittadinanza.

Beneficio economico per il quale sarà imprescindibile l’iscrizione presso il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa” (SIISL) al fine di sottoscrivere un Patto di attivazione digitale e da qui, l’invio dei dati ai Centri per l’Impiego, Agenzie per il Lavoro ed Enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro. Sarà l’ennesimo buco nell’acqua per il sostegno all’inclusione lavorativa in Italia? Non è dato ancora saperlo ma, visto il pregresso, la probabilità non è remota!

La domanda per la richiesta dell’assegno di inclusione dovrà essere presentata all’INPS con modalità telematiche. Tra i requisiti i richiedenti dovranno avere un Isee non superiore a 9360 euro; un reddito familiare inferiore a 6000 euro annui moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza*; un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore a 30.000 euro (è esclusa la casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di 150.000 euro); un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini Isee, non superiore alla soglia di 6.000 euro. La soglia è accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo. I massimali devono essere ulteriormente aumentati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. Nessun componente il nucleo familiare deve essere, inoltre, intestatario o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta. Analogamente nessun componente dovrà essere intestatario o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché aeromobili di ogni genere.

Il beneficio decorrerà dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del Patto di attivazione digitale, per un periodo continuativo di 18 mesi, rinnovabile per altri 12.

La prestazione darà diritto ad una integrazione del reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui o a 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza; una integrazione del reddito per i nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione per un importo pari all’ammontare del canone annuo previsto dal contratto di locazione come dichiarato ai fini ISEE, fino ad un massimo di 3.360 euro annui o di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza

I beneficiari della prestazione saranno tenuti a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e al suo mantenimento entro 15 giorni dall’evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’ADI, l’interessato dovrà presentare entro un mese una DSU aggiornata.

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La prestazione non può essere riconosciuta qualora all’interno del nucleo un componente maggiorenne, che esercita la responsabilità genitoriale, non già occupato e non frequentante un regolare corso di studi, e che non abbia carichi di cura, tenuto a partecipare alle attività del Progetto di inclusione sociale e lavorativa risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, salvo giusta causa/risoluzione consensuale nell’ambito di una procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il divieto permane nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni.

In caso di avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell’erogazione del beneficio, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.

Devono essere comunicati all’INPS esclusivamente i redditi eccedenti tale soglia, che concorrono alla determinazione del beneficio economico.

Viene inoltre stabilita un’esenzione, per il beneficiario dell’assegno di inclusione attivabile al lavoro, dall’obbligo di accettare un lavoro a tempo indeterminato su tutto il territorio nazionale esclusivamente nel caso in cui nel nucleo siano presenti figli con età inferiore a 14 anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati. In tal caso, l’offerta va accettata nei limiti degli 80 Km dal domicilio/120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Se l’offerta di lavoro riguarda un rapporto di lavoro di durata compresa tra 1 e 6 mesi, l’assegno è sospeso d’ufficio per la durata del rapporto, ed al termine del rapporto l’erogazione riprende per il periodo residuo di fruizione.

Con riferimento all’attività d’impresa o al lavoro autonomo, svolta da parte di uno o più componenti il nucleo familiare, l’attività stessa deve essere comunicata all’INPS entro il giorno antecedente all’inizio della stessa.

Il reddito sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività. Lo stesso dovrà essere comunicato all’INPS entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno.

A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell’assegno per le 2 mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva della prestazione. La condizione occupazionale, successivamente, deve essere aggiornata ogni trimestre.

Il provvedimento, inoltre, attribuisce ai beneficiari dell’assegno che avviano un’attività – autonoma, di impresa individuale o una società cooperativa – entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, in un’unica soluzione, un beneficio addizionale pari a 6 mensilità dell’ADI, nei limiti di 500 euro mensili. Demanda, a tal fine, a un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Imprese e del Made in ltaly, la definizione delle modalità di richiesta e di erogazione.

In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennità o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilità con il beneficio deve essere riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi.

I beneficiari dell’assegno appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto agli obblighi scolastici, ossia all’obbligo di istruzione per almeno 10 anni, finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno d’età, sono tenuti a dimostrare l’iscrizione a un percorso di istruzione per adulti.

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Gli incentivi all’assunzione dei beneficiari. Ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, qualora assumano i beneficiari dell’assegno con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale; con contratto di apprendistato; per le trasformazioni di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato – nel limite massimo di 24 mesi – inclusi i periodi di esonero già fruiti.

L’importo dell’esonero dovrà essere restituito in caso di licenziamento del beneficiario dell’assegno che avvenga nei 24 mesi successivi all’assunzione, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

Un ulteriore esonero del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail – nel limite massimo di importo pari a 4.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile e per un periodo massimo di 12 mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro – è previsto per i datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’Assegno di Inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

In particolare, alle agenzie per il lavoro, di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione effettuata mediante l’utilizzo della piattaforma digitale per la presa in carico e la ricerca attiva, un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo riconoscibile al datore di lavoro.

Inoltre, agli enti del Terzo settore e alle imprese sociali che effettuino attività di intermediazione per lavoratrici e lavoratori con disabilità, secondo quanto indicato nel Patto di servizio personalizzato, è riconosciuto: un contributo pari al 60% dell’intero incentivo riconosciuto ai datori di lavoro per l’assunzione con contratti a tempo indeterminato; un contributo pari all’80% di quello riconosciuto ai datori di lavoro nel caso di assunzione con contratto a tempo determinato o stagionale.

Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario dell’assegno dovrà documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Lo stesso Patto potrà prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale per la ripresa e resilienza.

Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per una durata massima di dodici mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione dello stesso.

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Fino alla fine dell’anno 2023 il Reddito di cittadinanza sarà riconosciuto ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Saranno esclusi dall’applicazione di tale limite i percettori dello stesso che prima della scadenza del periodo di 7 mesi sono stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro e i nuclei familiari con persone con disabilità, minorenni o persone con almeno 60 anni di età, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023.

Dal 1° gennaio 2024 inoltre, tali nuclei possono accedere a una misura di politica attiva o alle attività previste per il percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo.

Maggiorazione dell’Assegno Unico e Universale. Viene riconosciuta la maggiorazione dell’AUU, prevista dall’articolo 4, comma 8, del d.lgs. n. 230 del 2021 (di norma pari a 30 euro per nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 15.000 euro che si riducono gradualmente fino ad annullarsi con Isee pari o superiore a 40.000 euro, oggetto di adeguamento annuale alle variazioni dell’indice del costo della vita), anche ai nuclei in cui è presente un solo genitore lavoratore poiché l’altro risulta deceduto (dal 1° giugno 2023, per un periodo massimo di 5 anni successivi al decesso e comunque entro la durata di godimento dell’AUU).

Politiche del lavoro per i giovani. Con l’articolo 27, il Decreto riconosce, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali ai datori di lavoro che effettuino, tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell’anno 2023, nuove assunzioni a tempo indeterminato, ivi inclusi i rapporti di apprendistato professionalizzante, di giovani nelle seguenti condizioni: che alla data dell’assunzione non abbiano compiuto il 30° anno di età; che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studio di formazione (“NEET”); che siano registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

Tale incentivo è cumulabile con l’esonero contributivo totale per i soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il 36° anno di età.

L’incentivo è inoltre compatibile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

Il provvedimento riconosce, in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ogni lavoratore “NEET” assunto.

*Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il nucleo familiare ed è incrementato fino a un massimo complessivo di 2,2 ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza: di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente; di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni; di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura come definiti all’art. 6, comma 5 (con riferimento alla presenza di soggetti minori di 3 anni di età, di 3 o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza); di 0,3 per ogni altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e assistenza certificati dalla Pa; di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due; di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.