Contributi regionali per il cinema e l’audiovisivo, Autorità per la Concorrenza e il Mercato: “Discriminazione delle imprese che hanno sede legale fuori dalla Regione”.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente pronunciata sull’avviso indetto dall’Assessorato della Pubblica Istruzione per la concessione di contributi una tantum a favore delle imprese e degli organismi che operano nel settore del cinema e dell’audiovisivo, nonché per i gestori di sale cinematografiche per far fronte alle spese sostenute durante i periodi di chiusura dovuti alla pandemia ed ai mancati incassi. Un avviso con una dotazione finanziaria di circa 250mila euro destinati alle organizzazioni con sede legale e operativa in Sardegna.

Requisito che per l’Authority integrerebbe un profilo di restrittività chiaramente in contrasto con i principi di concorrenza capace, inoltre, di pregiudicare il buon funzionamento del mercato interno. Infatti, secondo quanto riportato dall’AGCM, limitare la concessione di un beneficio economico soltanto alle imprese che, cumulativamente, abbiano sede legale e operativa in un dato territorio, causa una discriminazione tra imprese che sono in concorrenza nello stesso mercato per effetto dell’indebita esclusione di quelle che hanno sede legale fuori Regione.

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In particolare, prosegue la nota dell’Autorità, l’esclusione dal beneficio potrebbe compromettere la permanenza sul mercato di esercenti cinematografici capaci di “restituire” al tessuto economico regionale i frutti del beneficio ricevuto. Un profilo più volte censurato dall’Autorità in precedenti interventi, in cui è stato evidenziato che requisiti territoriali quali quello in esame costituiscono “un freno ingiustificato e artificioso allo sviluppo dimensionale delle imprese” e che la previsione di un requisito legato alla sede legale appare idoneo a escludere operatori con sede legale e/o altre sedi operative fuori dalla Regione interessata, “producendo una compartimentazione a livello di mercato limitata agli ambiti regionali.

Simili misure, ricorda l’AGCM, si pongono, altresì, in evidente contrasto con la disciplina europea sull’instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno in quanto idonee a precludere l’accesso ai sussidi in esame a soggetti che – pur svolgendo in via stabile e continuativa la loro attività economica sul medesimo mercato dei beneficiari di tali sussidi – abbiano stabilito la loro sede principale in un altro Paese membro dell’Unione Europea, esercitando la loro libertà di stabilimento garantita dagli articoli 49 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Sotto questo profilo, impregiudicata la valutazione della Commissione Europea in ordine alla compatibilità con l’articolo 107 del TFUE della misura in esame, essa appare non rispettosa della disciplina europea sui sussidi pubblici secondo la quale un asserito aiuto di Stato non può ritenersi compatibile con il mercato interno laddove violi altre disposizioni del Trattato.

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Ai sensi dell’articolo 21-bis, comma 2, della legge n. 287/90, la Fondazione Sardegna Film Commission dell’Assessorato della Pubblica Amministrazione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna è stata invitata a comunicare all’Autorità, entro sessanta giorni, ovvero entro il 18 aprile, le iniziative adottate per rimuovere la violazione della concorrenza.

Con comunicazione del 12 marzo 2021, la Regione Sardegna ha modificato il requisito della sede legale nel territorio della Regione per l’accesso al contributo. A fronte della rimozione del requisito, nella scorsa riunione del 4 maggio 2021, l’Autorità ha ritenuto che siano venuti meno i presupposti per l’impugnazione degli atti contestati.