Aiuti di Stato nelle regioni UE: intensità massima per le regioni che registrano un calo demografico.

La Commissione europea ha adottato oggi, ai sensi della normativa UE in materia di aiuti di Stato, una comunicazione riguardante la revisione intermedia delle carte degli aiuti a finalità regionale applicabili per il periodo 2022-2027.

Gli aiuti regionali sono uno strumento importante utilizzato dagli Stati membri per promuovere lo sviluppo regionale. Il 19 aprile 2021 la Commissione ha adottato gli orientamenti dell’UE riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato a finalità regionale”), che stabiliscono le norme in base alle quali gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato alle imprese per sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate nell’UE , garantendo nel contempo condizioni di parità tra gli Stati membri. 

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Gli orientamenti riveduti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2022 e, come previsto dagli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale, gli Stati membri possono modificare le proprie carte degli aiuti a finalità regionale nell’ambito di una revisione intermedia, tenendo conto delle statistiche aggiornate. La comunicazione adottata oggi stabilisce le statistiche aggiornate e le norme per la revisione intermedia. Le statistiche aggiornate sono state ora estese tenendo conto dei dati fino al 2021, coprendo quindi anche l’effetto della pandemia di Covid-19. Gli Stati membri hanno ora la possibilità di proporre modifiche alle loro carte degli aiuti regionali per riflettere i cambiamenti sfavorevoli del PIL pro capite e dei tassi di disoccupazione nelle loro regioni.

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A condizione che le condizioni applicabili siano soddisfatte, gli Stati membri possono ora notificare le modifiche alle loro carte degli aiuti a finalità regionale, tra cui nuove regioni ammissibili agli aiuti ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il cosiddetto zone ‘a’) e aumento delle intensità massime di aiuto nelle zone ‘a’ esistenti; possibile anche l’aumento delle intensità massime di aiuto nelle cosiddette zone “c” non predefinite esistenti ammissibili all’aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e sostituzione delle zone “c” esistenti non predefinite con nuove aree ‘c’ non predefinite; ancora l’aumento dell’intensità massima dell’aiuto per le regioni che registrano un calo demografico.

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La revisione delle mappe degli aiuti a finalità regionale non è obbligatoria. Gli Stati membri che intendono modificare le proprie carte degli aiuti a finalità regionale per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027 possono notificare le modifiche alla Commissione entro il 15 settembre 2023. Le modifiche notificate saranno soggette a decisioni individuali della Commissione.

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