Soldati ucraini feriti e carenze nel regolamento di Schengen.

Dall’inizio dell’invasione militare dell’Ucraina da parte della Russia, l’UE e i suoi Stati membri, per solidarietà e per calcolo, hanno dimostrato un sostegno senza precedenti nei confronti del Governo di Kiev.

Tra le azioni adottate dalla Commissione UE l’attivazione della direttiva sulla protezione temporanea, la piattaforma di solidarietà per l’Ucraina, la rete europea sulle migrazioni, la rete “Blueprint” per la gestione delle crisi, gli orientamenti operativi per gli Stati membri e il piano in 10 punti.

“Tuttavia – scrive l’eurodeputata del gruppo Identità e Democrazia, Anna Bonfrisco – come recentemente sottolineato dal viceministro della Difesa ucraino, Oleksandr Polishchuk, i soldati ucraini feriti sul campo di battaglia hanno bisogno di cure mediche complesse e urgenti nella vicina Polonia. Ma il tempo necessario per la loro guarigione e riabilitazione supera spesso il limite dei 90 giorni stabilito dal regolamento Schengen. Il fatto di sottoporsi a cure e trattamenti riabilitativi al di fuori dell’Ucraina dilaniata dal conflitto è talvolta l’unico modo in cui tali soldati possono tornare a casa e continuare a combattere per la libertà del loro Paese”.

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Un intervento puntuale che ricorda la rigidità del “sistema Europa”, anche di fronte alle crisi internazionali alle porte di “casa”.

Per Ylva Johansson, intervenuta a nome della Commissione europea, egli orientamenti del 4 marzo 2022 per la gestione delle frontiere esterne al fine di agevolare l’attraversamento delle frontiere UE-Ucraina, la Commissione ha incoraggiato gli Stati membri ad avvalersi appieno delle possibilità previste dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera c), del codice frontiere Schengen al fine di autorizzare gli ingressi per motivi umanitari.

“Per quanto concerne la protezione temporanea per i cittadini ucraini in particolare – spiega l’esponente della Commissione von der Leyen – possono accedervi persone sfollate dall’Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso e che soggiornavano nel paese prima della stessa data. Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva sulla protezione temporanea (DPT), gli Stati membri possono ammettere a tale protezione ulteriori categorie di sfollati oltre a quelle previste dalla decisione del Consiglio, qualora siano sfollati per le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine. La DPT prevede inoltre che gli Stati membri prendano le misure necessarie affinché le persone che godono della protezione dispongano di titoli di soggiorno durante l’intero periodo della stessa, dunque al momento fino al 4 marzo 2024. Se persistono i motivi per la concessione della protezione temporanea, questa può essere prorogata di un altro anno (cioè fino al 4 marzo 2025)”.

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