In arrivo il bonus per le imprese a forte consumo di energia elettrica.

Sono pronte le istruzioni per permettere alle imprese a forte consumo di energia elettrica di ottenere il credito d’imposta previsto dal decreto Sostegni-ter, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed
effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

La risoluzione n. 13/E pubblicata oggi dall’Agenzia delle Entrate, istituisce infatti il codice tributo che potrà essere utilizzato dalle aziende in possesso dei requisiti per accedere all’agevolazione, indicati nel decreto Mise del 21 dicembre 2017.

Un credito d’imposta a sostegno dei consumi – L’articolo 15 del decreto Sostegni-ter (Dl. n. 4/2022) ha introdotto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore di quelle imprese caratterizzate da un alto impatto dei costi energetici rispetto all’attività svolta, per garantire loro una parziale compensazione degli extra costi sostenuti a causa
dell’eccezionale innalzamento del prezzo dell’energia.

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Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione del reddito d’impresa né
della base imponibile Irap ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

I requisiti per fruire del beneficio – Per poter accedere all’agevolazione è necessario che la media dei costi per KWh della componente energia elettrica relativi all’ultimo trimestre 2021, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, sia superiore del 30% rispetto alla media di quelli relativi all’ultimo trimestre del 2019. Alle imprese che soddisfano questo
requisito spetta un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre del 2022.

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Il codice tributo – Il codice tributo da utilizzare per usufruire del credito d’imposta, ricordano dall’AdE, è “6960”. Tale codice dovrà essere inserito nel modello F24 nella “sezione erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” oppure, nei casi in cui l’esercente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 dovrà essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

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