Emssioni industriali, Consiglio e Parlamento si accordano sulle nuove norme.

Il Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto oggi un accordo politico provvisorio sulla revisione della direttiva sulle emissioni industriali (IED) e del regolamento sull’istituzione di un portale sulle emissioni industriali (IEP).

Le nuove norme mirano a offrire una migliore protezione della salute umana e dell’ambiente riducendo le emissioni nocive provenienti dagli impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi, nell’aria, nell’acqua e nel suolo e attraverso gli scarichi di rifiuti. Mirano inoltre a migliorare la rendicontazione dei dati ambientali aggiornando l’attuale registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR) al fine di creare un portale delle emissioni industriali più completo e integrato.

L’accordo è provvisorio in attesa dell’adozione formale da parte di entrambe le istituzioni.

“L’accordo odierno sulle emissioni industriali ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo su due fronti. Stiamo stabilendo regole più severe per contrastare l’inquinamento alla fonte, migliorando allo stesso tempo la rendicontazione e il monitoraggio delle emissioni. Le nuove norme fisseranno i limiti di inquinamento a livelli più efficaci e forniranno indicazioni chiare all’industria sui giusti investimenti per ridurre efficacemente le proprie emissioni”, ha dichiarato oggi Teresa Ribera Rodríguez, ministra spagnola per la transizione ecologica.

La direttiva sulle emissioni industriali è il principale strumento dell’UE che regola l’inquinamento provocato dagli impianti industriali, compresi gli allevamenti intensivi di bestiame, come l’ossido di azoto, l’ammoniaca, il mercurio, il metano e il biossido di carbonio. Gli impianti e le aziende agricole su scala industriale devono operare in conformità con un permesso concesso dalle autorità nazionali, utilizzando come standard le migliori tecniche disponibili (BAT).

Come modificata, la direttiva mirerebbe a promuovere l’efficienza energetica , l’ economia circolare e la decarbonizzazione .

Nell’accordo provvisorio i colegislatori hanno adeguato alcune soglie agricole per l’allevamento di animali: 350 UBA per i suini, 280 UBA per il pollame (300 UBA per le galline ovaiole) e 380 UBA per gli allevamenti misti. Le aziende agricole estensive e l’allevamento di animali per uso domestico sarebbero esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Le nuove norme verrebbero applicate progressivamente, a partire dal 2030 con le aziende agricole più grandi.

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L’accordo inserisce anche le attività minerarie nel campo di applicazione della direttiva, coprendo l’estrazione e il trattamento di minerali non energetici prodotti su scala industriale come ferro, rame, oro, nichel e platino. Previo riesame e proposta legislativa da parte della Commissione, il campo di applicazione potrà essere esteso anche ai minerali industriali.

L’accordo introduce poi il concetto di valori limite di prestazione ambientale (EPLV), che le autorità competenti dovranno fissare nel nulla osta che autorizza la realizzazione e l’esercizio degli impianti. Il Consiglio e il Parlamento hanno deciso di rendere vincolanti i limiti EPLV per tutte le risorse energetiche, ad eccezione dell’acqua, per la quale le autorità competenti devono fissare obiettivi vincolanti. Gli EPLV saranno indicativi per le tecniche emergenti.

La direttiva esistente impone agli Stati membri di stabilire norme vincolanti per istituire un meccanismo di registrazione che consenta agli impianti industriali di richiedere e ottenere un permesso, a condizione che rispettino determinati requisiti.

I colegislatori hanno convenuto di rendere le autorizzazioni più efficienti e meno onerose introducendo l’obbligo per gli Stati membri di istituire un sistema di autorizzazione elettronica ( e-permit ) entro il 2035 .

Il testo invita gli Stati membri a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per chi viola le misure adottate in attuazione della direttiva. Tali sanzioni dovrebbero tenere conto della gravità e della durata della violazione, del fatto che sia stata ricorrente, nonché delle persone e dell’ambiente colpiti. Devono comprendere sanzioni amministrative e, per le violazioni più gravi, sanzioni pari ad almeno il 3% del fatturato annuo dell’operatore nell’UE.

Secondo le nuove norme, gli Stati membri dovrebbero anche garantire che le persone abbiano diritto a chiedere un risarcimento qualora si sia verificato un danno alla salute a seguito di una violazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva.

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I colegislatori hanno anche introdotto la flessibilità necessaria affinché gli Stati membri possano adattare ai rispettivi ordinamenti giuridici nazionali le disposizioni sulle sanzioni e sul risarcimento in caso di danni alla salute.

L’accordo provvisorio fissa la data del 2028 (e successivamente ogni cinque anni) affinché la Commissione possa rivedere e valutare l’attuazione della direttiva. Questa valutazione deve tenere conto delle tecniche emergenti e della necessità di ulteriori misure di prevenzione dell’inquinamento o di requisiti relativi ai limiti minimi di emissione a livello dell’UE.

Entro il 2026 la Commissione dovrà valutare come affrontare al meglio le emissioni generate dall’allevamento di bestiame e dai prodotti agricoli immessi sul mercato dell’UE.

I colegislatori hanno inoltre approvato una proposta che istituisce un nuovo portale per le informazioni sulle emissioni industriali in sostituzione dell’attuale regolamento E-PRTR. Il portale migliorerebbe l’accesso del pubblico alle informazioni relative alle emissioni industriali e faciliterebbe la partecipazione del pubblico al processo decisionale ambientale.

Comprenderebbe dati sull’uso di acqua, energia e materie prime chiave da parte degli impianti interessati per monitorare i progressi verso un’economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse.

Il Consiglio e il Parlamento hanno anche introdotto una clausola di revisione generale per valutare le attività e gli inquinanti disciplinati dal regolamento, nonché le soglie applicabili nell’allegato I (relativo alle attività che richiedono la comunicazione al di sopra delle soglie stabilite) e II (relativo agli inquinanti che devono essere eliminati) riportati sopra le soglie fissate). I colegislatori hanno aggiunto il dicofol e due tipi di PFAS — acido perfluoroottanoico (PFOA) e suoi sali e acido perfluoroesan-1-solfonico (PFOS) — alle sostanze elencate nell’allegato II. Entro il 2026, la Commissione dovrà pubblicare una revisione dell’allegato II e fornire indicazioni sulla metodologia di misurazione per queste sostanze.

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L’accordo provvisorio comprende anche disposizioni per allineare il regolamento alla IED e al protocollo di Kiev sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti.

I colegislatori hanno concordato l’entrata in vigore del regolamento nel 2028 , per dare agli Stati membri tempo sufficiente per adattarsi alle nuove norme.

Gli accordi provvisori saranno ora sottoposti ai rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio (Coreper) e alla commissione ambiente del Parlamento per l’approvazione. Se approvati, i testi dovranno poi essere adottati formalmente da entrambe le istituzioni, previa revisione giuridico-linguistica, prima di poter essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue ed entrare in vigore.

Parallelamente alla revisione della direttiva, la Commissione ha adottato una proposta complementare di regolamento sulla comunicazione dei dati ambientali provenienti dagli impianti industriali e sulla creazione di un portale delle emissioni industriali. La proposta sostituisce e abroga l’attuale registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (E-PRTR), che consente l’accesso pubblico ai principali dati ambientali provenienti dagli impianti industriali negli Stati membri dell’UE, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Serbia e Regno Unito.

Viene aggiornato annualmente con i dati riportati da circa 35.000 impianti industriali che coprono 65 attività economiche. Questi dati includono 91 inquinanti chiave come metalli pesanti, pesticidi, gas serra e diossine. L’E-PRTR è strettamente collegato alla direttiva sulle emissioni industriali, con requisiti di comunicazione per i rilasci e i trasferimenti di sostanze inquinanti in linea con le condizioni di autorizzazione stabilite nella direttiva.

L’obiettivo principale è avanzare verso l’ambizione di inquinamento zero del Green Deal europeo fornendo al pubblico l’accesso a un set di dati più integrato e coerente sulle principali emissioni ambientali generate dagli impianti industriali.

foto Sylvain Thomas European Union, 2012 Copyright Source: EC – Audiovisual Service