Detrazioni fiscali del 110% nel Decreto Rilancio.

Tra le diverse agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio per i condomini e i cittadini è inserito l’eco–bonus, ossia una detrazione al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per lavori di riqualificazione energetica degli immobili e di adeguamento antisismico.

Una ‘super detrazione’ nata con l’intento di stimolare gli interventi di edilizia finalizzati al risparmio energetico degli edifici con conseguente risparmio in termini di consumi di energia.

Per effetto della misura, possono usufruire della detrazione, oltre i condomìni, anche gli Istituti delle case popolari e le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari con il limite del numero massimo di due unità  immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

Ancora, possono usufruire della detrazione le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimenti ai propri soci, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Tra le novità introdotte con la conversione in legge del Decreto Rilancio c’è, inoltre,  l’estensione delle detrazioni al 110% per tutte le seconde case e villette a schiera, mentre sono escluse dalla fruizione le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9, ovvero castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

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Nel dettaglio, i lavori che rientrano nell’agevolazione fiscale sono: gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo; gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione; gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.

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Tutti gli interventi accedono alla detrazione del 110 per cento se determinano per l’edificio un salto di due classi energetiche oppure il raggiungimento della classe più alta. Il miglioramento deve essere dimostrato da un Attestato di prestazione energetica (Ape).

Rientrano nella detrazione del 110% anche gli interventi di installazione sugli edifici di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Il bonus del 110% spetta anche per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Infine, rientrano nella detrazione del 110% gli interventi antisismici sugli edifici. La detrazione è prevista anche per sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, purchè realizzati congiuntamente a interventi di miglioramento o adeguamento sismico dell’edificio.

I beneficiari delle agevolazioni fiscali, in luogo della detrazione diretta, possono scegliere una delle seguenti alternative: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari; la trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La detrazione fiscale o il credito di imposta potranno essere riconosciuti anche per spese e fatture emesse a stato avanzamento lavori.

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Sostanzialmente, per poter fruire dell’agevolazione è necessaria la predisposizione di un progetto tecnico, l’esecuzione dei lavori da parte di un’impresa specializzata, la successiva attestazione in merito al rispetto dei requisiti previsti dalla legge per usufruire della detrazione e la presentazione della pratica presso Agenzia delle Entrate.

Per poter optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, infatti,  sarà necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta. Inoltre, la scelta delle due opzioni dovrà essere comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Per poter accedere alle due opzioni, infine, sarà necessario che gli interventi siano asseverati da un tecnico abilitato.

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