Costo dell’energia: le regole per il contributo straordinario.

Sono pronte le regole per il versamento del contributo da parte delle aziende del settore energetico finalizzato ad alleggerire i costi di energia e gas a beneficio di famiglie e imprese. Si tratta, in particolare, del contributo a titolo solidaristico straordinario previsto dal decreto Ucraina (Dl n. 21/2022) a carico dei soggetti che producono energia elettrica o gas metano o che estraggono gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di quelli che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.

Con un provvedimento, firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentita l’Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente (ARERA), sono stati definiti gli adempimenti, anche dichiarativi, e le modalità di pagamento del contributo.

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Il versamento deve essere effettuato, per un importo pari al 40%, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, utilizzando i codici tributo istituiti con separata risoluzione.

La base imponibile su cui calcolare il contributo, spiegano dall’AdE, è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021. Il contributo si applichrà nella misura del 25% nei casi in cui il suddetto incremento sia superiore a 5 milioni di euro. Il contributo non è invece dovuto se l’incremento è inferiore al 10%.

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Ai fini del calcolo si considera il totale delle operazioni attive e il totale delle operazioni passive, al netto dell’Iva, indicato nelle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.

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