Antitrust: sanzioni di 5 milioni a UnipolSai e a Generali.

5 milioni di euro. Questa la sanzione comminata dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato a UnipolSai e Generali per pratiche commerciali scorrette.

Secondo l’Autorità, le due società avrebbero reso difficoltoso per i clienti l’accesso al fascicolo del sinistro, omettendo informazioni rilevanti sull’ammontare del rimborso o sul suo rifiuto. Inoltre i consumatori sarebbero stati ostacolati nell’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto.

Da qui la decisione di sanzionare UnipolSai Assicurazioni S.p.A. e Generali Italia S.p.A. per aver adottato, nella fase di liquidazione dei danni RCAuto, una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo. In considerazione della gravità e della durata della pratica, l’Autorità ha irrogato a ciascuna società una sanzione di 5 milioni di euro, il massimo edittale consentito.

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Secondo l’Antitrust, la pratica commerciale è stata realizzata tramite condotte ingannevoli e aggressive. In primo luogo, le due società hanno attuato comportamenti dilatori, ostruzionistici e/o di ingiustificato rifiuto, in relazione all’esercizio del diritto del danneggiato di accesso al fascicolo del sinistro. Risulta, infatti, che UnipolSai e Generali abbiano risposto in ritardo, rispetto ai termini fissati dalla normativa di settore, a numerose istanze di accesso agli atti. Nel caso di Generali, il riscontro e/o il rigetto tardivo delle istanze di accesso ha riguardato anche quelle formulate prima della presentazione da parte della società di una offerta risarcitoria o del suo rifiuto, momento in cui il diritto all’accesso non è ancora sorto in capo al danneggiato La compagnia, tuttavia, in questi casi non ha comunicato l’irricevibilità dell’istanza, né ha effettuato l’accesso una volta che l’iter di valutazione del sinistro si è concluso. UnipolSai, invece, in alcuni casi ha dato riscontro alla richiesta di accesso mettendo a disposizione la documentazione presso il proprio Centro di liquidazione, anziché inviandola al richiedente.

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Al momento di decidere l’ammontare del rimborso, inoltre, le società non fornivano informazioni rilevanti relative alla sua determinazione o alle motivazioni di rifiuto di risarcimento. Secondo l’Autorità si tratta di carenze idonee ad indurre i destinatari ad accogliere l’offerta risarcitoria o a respingerla senza le informazioni necessarie per contrapporsi. Infine, la pratica commerciale è stata realizzata imponendo ostacoli di vario genere all’esercizio dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione RC auto e senza rispettare i termini temporali fissati dal Codice delle Assicurazioni Private per la formulazione dell’offerta o per il suo rifiuto. Sia nel caso di Generali, sia in quello di UnipolSai, ci sono stati numerosissimi sinistri in cui l’offerta e/o il suo diniego sono stati formulati in ritardo rispetto al termine previsto dalla legge. Nel caso di UnipolSai, oltre a ciò, sono stati rilevati ulteriori ostacoli, quali la mancata risposta a richieste provenienti dai consumatori riguardo allo stato della pratica o la difficoltà nella presa di contatto con il liquidatore.

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L’Autorità ha pertanto accertato la scorrettezza di questa pratica commerciale, considerata idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore in relazione al risarcimento del sinistro.

foto Roberto Casagrande commons wikipedia