Abuso d’ufficio game over. I travet (e non solo) festeggiano!

Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione, un disegno di legge che di fatto abroga il reato di abuso d’ufficio e modifica quello di traffico di influenze illecite. Insomma, mentre l’Europa rafforza l’Istituto dell’abuso d’ufficio, come ricordato dalla Convenzione di Merida (firmata anche dall’Italia) nel “Bel Paese” si va verso un’altra direzione, esponendo l’Italia alla futura procedura d’infrazione da parte della Commissione europea.

Un intervento, probabilmente, voluto per garantire una maggiore flessibilità e (forse) impunibilità per la gestione delle risorse del Pnrr che, con le attuali leggi, risulta non essere alla portata delle amministrazioni italiane. Dunque, un aiuto atteso come ricordato anche dall’ultima relazione del Parlamento europeo sullo stato di avanzamento del Pnrr in Italia, secondo il quale, al momento, “l’attuazione del piano di ripresa e resilienza dell’Italia è in corso, ma con un rischio crescente di ritardi”. Senza contare le raccomandazioni della Commissione europea che ha chiesto all’Italia di “garantire una governance efficace e rafforzare la capacità
amministrativa, in particolare a livello subnazionale, per consentire un’attuazione rapida e costante del piano di ripresa e resilienza” e, ancora, “completare rapidamente il capitolo REPowerEU per avviarne rapidamente l’attuazione” e “procedere con la rapida attuazione dei programmi della politica di coesione, in stretta complementarità e sinergia con il piano di ripresa e resilienza”.

Fattispecie di reato, tornando all’abuso d’ufficio (articolo 323 del codice penale), quindi, giunta al capolinea nelle ultime 24 ore, con buona pace della tutela degli interessi della comunità verso l’amministrazione pubblica che, inutile negarlo, rappresenta uno dei luoghi meno produttivi e trasparenti del Paese (ovviamente con i dovuti distinguo in un Paese che di uniforme ha sempre ben poco), tipizzando ipotesi di sfruttamento privato dell’ufficio pubblico.

Si introduce, ancora, una riformulazione del reato di traffico di influenze illecite (articolo 346-bis), che rispetto alla norma precedente, prevede, tra l’altro, che le relazioni del mediatore con il pubblico ufficiale devono essere sfruttate (non solo vantate) e devono essere esistenti (non solo asserite); le relazioni devono essere sfruttate “intenzionalmente”; l’utilità data o promessa al mediatore deve essere economica; il denaro o altra utilità deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore una mediazione illecita (della quale viene data una definizione normativa);

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Si rendono applicabili anche per il traffico d’influenze illecite le attenuanti per la particolare tenuità o per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione degli altri responsabili o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.

Si estende al traffico d’influenze illecite la causa di non punibilità per la cosiddetta collaborazione processuale.

Nell’ottica di “modernizzare” il Paese, l’Esecutivo Meloni ha anche introdotte nuove modifiche al codice di procedura penale. Sul fronte delle intercettazioni si amplia il divieto di pubblicazione del contenuto delle stesse, ora consentito solo se il contenuto è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento. Ridurre quindi i margini del diritto di cronaca, quindi, segna un nuovo virtuosismo nell’attuale ordinamento italiano.

Si stabilisce, ancora, il divieto di rilascio di copia delle intercettazioni delle quali è vietata la pubblicazione, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che tale richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato.

Si afferma il divieto per la polizia giudiziaria di riportare nei verbali di intercettazione i “dati relativi a soggetti diversi dalle parti, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”. Si vieta al giudice di acquisire (nel cosiddetto stralcio) le registrazioni e i verbali di intercettazione che riguardino soggetti diversi dalle parti, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza.

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Stabilito, infine, il divieto per il pubblico ministero d’indicare nella richiesta di misura cautelare, con riguardo alle conversazioni intercettate, i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione. In modo corrispondente, si vieta al giudice di indicare tali dati nell’ordinanza di misura cautelare.

Modifiche anche per quanto riguarda l’interrogatorio preventivo rispetto alla eventuale applicazione della misura cautelare e si estende il principio del contradditorio preventivo in tutti i casi in cui, nel corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato “a sorpresa”. L’interrogatorio preventivo è quindi escluso se sussistono le esigenze cautelari del pericolo di fuga e dell’inquinamento probatorio. È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, a meno che non si proceda per reati di rilevante gravità (delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale).

Si prevede l’obbligo del giudice di valutare, nell’ordinanza applicativa della misura cautelare e a pena di nullità della stessa, quanto dichiarato dall’indagato in sede di interrogatorio preventivo. Si prevede, altresì, la nullità dell’ordinanza se non è stato espletato l’interrogatorio preventivo o se quest’ultimo è nullo. L’interrogatorio di garanzia (oggi previsto dopo l’applicazione della misura cautelare) non sarà richiesto se è stato svolto quello preventivo. Una volta applicata la misura cautelare, in caso di impugnazione, il verbale dell’interrogatorio preventivo sarà inviato al Tribunale del riesame.

Si prevede il giudice collegiale per l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere o di una misura di sicurezza provvisoria quando essa è detentiva. Per consentire l’adeguato rafforzamento dell’organico, si prevede che tali norme si applichino decorsi due anni dall’entrata in vigore della legge e l’aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado, con autorizzazione a bandire nel 2024 un concorso da espletare nel 2025.

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Sono inserite alcune innovazioni relative all’informazione di garanzia: si specifica testualmente che essa debba essere trasmessa a tutela del diritto di difesa dell’indagato; si specifica che in essa debba essere contenuta una «descrizione sommaria del fatto», oggi non prevista (è richiesta solo l’indicazione della norma violata). Si limita la notifica dell’atto tramite la polizia giudiziaria ai soli casi di urgenza. È espressamente sancito il divieto di pubblicazione dell’informazione di garanzia, finché non siano concluse le indagini preliminari.

Si modifica la disciplina dei casi di appello del pubblico ministero, che attualmente consente d’impugnare le sentenze di proscioglimento, stabilendo che l’organo di accusa non può appellare le sentenze di proscioglimento per i reati oggetto di citazione diretta indicati all’art. 550 del Codice di procedura penale (contravvenzioni, delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva e altri reati specificamente indicati). Restano appellabili le decisioni di proscioglimento per i reati più gravi e le sentenze di condanna per i reati a citazione diretta nei casi in cui l’ordinamento vigente consente l’appello delle sentenze di condanna da parte del p.m. (per esempio: mancato riconoscimento di circostanze ad effetto speciale; riqualificazione del reato).

Si introduce l’interpretazione autentica di una disposizione relativa al limite di età per i giudici popolari della corte d’assise. Si prevede che il limite massimo di 65 anni di età, già vigente, debba essere considerato con riferimento al momento nel quale il giudice popolare viene chiamato a prestare servizio nel collegio.