Aiuti di Stato: il nuovo quadro temporaneo per sostenere l’economia dell’UE.

Oggi la Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo di crisi per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

“In questo momento critico – ha dichiarato Margrethe Vestager – l’Unione europea resta al fianco dell’Ucraina e del suo popolo. Dobbiamo opporci a questa crudele invasione perché è in gioco anche la nostra libertà. Le sanzioni adottate dall’UE e dai suoi partner internazionali hanno gravemente colpito l’economia russa ma penalizzano anche l’economia europea. Dobbiamo attenuare l’impatto economico di questa guerra e sostenere le imprese e i settori gravemente colpiti e dobbiamo farlo in modo coordinato”.

In quest’ottica, la Commissione consentirà agli Stati membri di avvalersi della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato per far fronte a questa situazione senza precedenti, continuando a garantire pari condizioni di concorrenza nel mercato unico.

Il quadro temporaneo di crisi integra gli strumenti esistenti in materia di aiuti di Stato con molte altre possibilità già a disposizione degli Stati membri, come le misure che forniscono un risarcimento alle imprese per i danni subiti direttamente a causa di circostanze eccezionali e le misure illustrate nelle comunicazioni della Commissione sugli sviluppi del mercato dell’energia.

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Il nuovo quadro consentirà agli Stati membri di concedere aiuti di importo limitato alle imprese colpite dall’attuale crisi o dalle relative sanzioni e controsanzioni; garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente; e compensare le imprese per i costi aggiuntivi sostenuti a causa dei prezzi eccezionalmente elevati del gas e dell’energia elettrica.

Queste misure saranno disponibili anche per le imprese che si qualificano come imprese in difficoltà, per le quali le attuali circostanze potrebbero far sorgere un forte fabbisogno di liquidità proprio alla fine della pandemia di COVID-19. Le entità controllate dalla Russia che sono sanzionate saranno escluse dall’ambito di applicazione di tali misure.

Il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, fondato sull’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), constata che tutta l’economia dell’UE sta subendo un grave turbamento. Per porre rimedio a questa situazione, il quadro temporaneo prevede tre tipi di aiuti: aiuti di importo limitato dove gli Stati membri potranno introdurre regimi per concedere fino a 35 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano nel settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura e fino a 400 000 € per le imprese colpite dalla crisi che operano negli altri settori. Non è necessario che tale aiuto sia collegato a un aumento dei prezzi dell’energia, in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia colpiscono l’economia in vari modi, ad esempio provocando una perturbazione delle catene di approvvigionamento fisiche. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette; sostegno alla liquidità sotto forma di garanzie statali e prestiti agevolati: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali agevolate per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti a tutte le imprese colpite dalla crisi e prestiti pubblici e privati a tassi di interesse agevolati.

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Gli Stati membri possono concedere garanzie statali o istituire regimi di garanzia a sostegno dei prestiti bancari contratti dalle imprese. Tali garanzie e regimi beneficeranno di premi agevolati caratterizzati da una riduzione rispetto al tasso di mercato stimato per i premi annuali applicati ai nuovi prestiti per le piccole e medie imprese (PMI) e per le altre imprese.

Ancora, aiuti destinati a compensare i prezzi elevati dell’energia: gli Stati membri potranno compensare parzialmente le imprese, in particolare gli utenti a forte consumo di energia, per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionali dei prezzi del gas e dell’elettricità. Tale sostegno può essere concesso in qualsiasi forma, comprese le sovvenzioni dirette. L’aiuto complessivo per beneficiario non può superare il 30 % dei costi ammissibili, fino a un massimo di 2 milioni di € in un dato momento. Quando l’impresa subisce perdite di esercizio, possono essere necessari ulteriori aiuti per garantire il proseguimento di un’attività economica. A tal fine gli Stati membri possono concedere aiuti superiori a tali massimali, fino a 25 milioni di € per gli utenti a forte consumo di energia e fino a 50 milioni di € per le imprese attive in settori specifici, quali la produzione di alluminio e di altri metalli, fibre di vetro, pasta di legno, fertilizzanti o idrogeno e molti prodotti chimici di base.

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