Violenza e atti persecutori: l’INPS riconosce il diritto alla NASpI per chi è costretto a dimettersi
Chi è costretto a lasciare il lavoro per sottrarsi a episodi di violenza o atti persecutori potrà accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione, anche quando le dimissioni si rendano necessarie per tutelare la propria incolumità. Lo ha chiarito l’INPS con il Messaggio numero 2540 del 3 agosto 2026, che introduce indicazioni operative su una materia considerata cruciale per la sicurezza e la protezione sociale dei lavoratori più vulnerabili.
Secondo l’Istituto, le violenze e le condotte persecutorie , anche quando provengono da soggetti estranei all’ambiente professionale , possono rendere oggettivamente impossibile la prosecuzione dell’attività lavorativa. In questi casi, chiarisce l’INPS, la decisione di interrompere il rapporto di lavoro non va considerata una libera scelta, ma un vero e proprio atto di autodifesa. La legge e l’Istituto equiparano quindi questa condizione alla disoccupazione involontaria, riconoscendola a tutti gli effetti come dimissioni per giusta causa dovute al fatto di un terzo, con conseguente diritto al sostegno economico senza alcuna penalizzazione.
I requisiti per ottenere la prestazione.
Il riconoscimento della NASpI non è automatico: è necessario che ricorrano situazioni oggettive e documentate, tali da dimostrare che le azioni subite abbiano effettivamente compromesso l’equilibrio psicofisico della persona o la sua sicurezza quotidiana. Un esempio citato dall’Istituto riguarda i casi di molestie o minacce lungo il tragitto casa-lavoro, quando queste rendano impossibile raggiungere la sede lavorativa in condizioni di sicurezza.
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