Verso la revisione dell’Accordo di associazione UE-Israele: i diritti umani al centro del confronto.
La Commissione europea ha ufficialmente avviato il processo di revisione dell’articolo 2 dell’Accordo di associazione UE-Israele, con l’obiettivo di valutare il rispetto da parte dello Stato israeliano dei diritti umani e dei principi democratici. La decisione, annunciata dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera, Kaja Kallas, rappresenta un primo passo che, in casi estremi, potrebbe portare alla sospensione dell’accordo.
In vigore dal 2000, l’Accordo di associazione tra l’Unione europea e Israele definisce il quadro della cooperazione politica ed economica, prevedendo – tra le altre cose – un’area di libero scambio, collaborazione tecnologica e dialogo politico strutturato. Ma è l’articolo 2, ricorda una recente ricerca di Carmen-Cristina Cîrlig, che stabilisce come il rispetto dei diritti umani costituisca un “elemento essenziale” dell’accordo, a essere ora sotto esame.
La clausola, standard nei trattati dell’UE con Paesi terzi, consente l’adozione di “misure appropriate” – fino alla sospensione dell’accordo – in caso di violazione dei diritti fondamentali. Tuttavia, non definisce criteri specifici per l’attivazione del meccanismo, lasciando un ampio margine di interpretazione politica.
La richiesta di revisione, avanzata il 20 maggio dai Paesi Bassi e sostenuta da 17 Stati membri, fa riferimento al blocco degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza e al nuovo sistema israeliano per la distribuzione degli stessi, giudicati potenzialmente contrari al diritto umanitario internazionale. Nell’attesa della valutazione, l’Aja ha congelato l’approvazione dell’estensione del piano d’azione UE-Israele.
A condurre l’analisi sarà il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), in collaborazione con la Commissione von der Leyen. La tempistica, tuttavia, non è ancora stata definita. La prossima riunione del Consiglio Affari Esteri, in programma per il 23 giugno, potrebbe rappresentare l’occasione per una prima discussione con gli Stati membri.
Se dalla revisione dovesse emergere una violazione dell’articolo 2, la Commissione o l’Alto Rappresentante potrebbero proporre l’apertura di consultazioni ufficiali con Israele, secondo l’articolo 79 dell’accordo (clausola di non esecuzione). Il percorso è graduale e prevede inizialmente un confronto in sede di Consiglio di associazione. Solo in mancanza di soluzioni condivise, si potrebbe arrivare all’adozione di misure restrittive, fino alla sospensione totale o parziale dell’accordo.
Sebbene la sospensione sia legalmente possibile, l’iter richiede l’unanimità del Consiglio, rendendo politicamente complesso un simile scenario. Più probabile, in caso di rottura, l’adozione di misure mirate: la sospensione del dialogo politico, l’esclusione dai fondi di ricerca europei (come Horizon Europe) o il blocco della cooperazione commerciale.
Il Parlamento europeo, pur non avendo potere di veto diretto, deve essere informato tempestivamente di ogni decisione in materia, in base all’articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell’UE. Può inoltre sollevare il dibattito e formulare raccomandazioni politiche.
L’UE ha già invocato clausole simili nell’ambito dell’Accordo di Cotonou con Paesi ACP, ma non ha mai sospeso un accordo di associazione con uno Stato avanzato come Israele per violazioni dei diritti umani. Fa eccezione la parziale sospensione dell’accordo con la Siria nel 2011, in quel caso per motivi legati alla Carta delle Nazioni Unite.
