UniCredit acquisisce Banco BPM: via libera condizionato dalla Commissione Ue.
La Commissione europea ha approvato l’acquisizione di Banco BPM da parte di UniCredit, subordinando l’operazione al rispetto di una serie di impegni proposti dal gruppo acquirente per tutelare la concorrenza nel mercato bancario italiano. Lo rende noto la stessa Commissione, che ha inoltre respinto la richiesta dell’Autorità Antitrust italiana di trasferire il caso alla propria giurisdizione.
L’operazione, notificata il 24 aprile 2025, unisce il secondo e il terzo gruppo bancario italiano. La fusione avrebbe potuto generare significativi rischi di concentrazione in diverse aree del Paese, con possibili ricadute negative per i consumatori e le piccole e medie imprese, in particolare sul fronte dei servizi di prestito e deposito.
L’indagine della Commissione ha evidenziato criticità in 181 aree locali, dove la sovrapposizione tra le attività delle due banche rischiava di ridurre la concorrenza e favorire un aumento dei costi per i clienti.
A livello regionale e per i clienti corporate di grandi dimensioni, invece, la presenza di altri operatori è stata giudicata sufficiente a garantire un’adeguata concorrenza.
La Commissione ha inoltre escluso rischi di coordinamento tra i grandi operatori del settore, grazie alla natura frammentata e poco trasparente del mercato bancario italiano.
Per superare i rilievi formulati dall’esecutivo europeo, UniCredit si è impegnata a cedere 209 filiali presenti nelle zone ritenute critiche. La cessione ha superato con esito positivo il market test condotto dalla Commissione, risultando sufficiente a riequilibrare la concorrenza nelle aree interessate.
La decisione positiva della Commissione è quindi condizionata all’effettiva attuazione di queste dismissioni, che saranno monitorate da un esperto indipendente sotto la supervisione dell’Ue.
Contestualmente, la Commissione ha rigettato la richiesta dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) di gestire il caso a livello nazionale, come previsto dall’articolo 9 del Regolamento europeo sulle concentrazioni.