13 Settembre 2026
Sardegna

Sport dilettantistico, l’Agenzia delle Entrate chiarisce le regole su Irpef, Irap e Iva

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, è intervenuta sui tanti nodi interpretativi sulla riforma del lavoro sportivo introdotta dal D.lgs. 36/2021. Il testo, in particolare, risponde ai quesiti più ricorrenti posti da associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) su soglie di non imponibilità per dipendenti e collaboratori, rimborsi ai volontari, clausole statutarie e regime fiscale delle raccolte fondi, con ricadute dirette su imposte sui redditi, Irap e Iva.

Il primo chiarimento riguarda la soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui prevista per il lavoro sportivo dilettantistico. Secondo l’Agenzia, l’esenzione opera direttamente sulla determinazione della base imponibile e si applica indipendentemente dalla forma contrattuale scelta, compreso quindi il lavoro subordinato. Superata questa soglia, per la parte eccedente tornano ad applicarsi le regole ordinarie previste per il lavoro dipendente.

Un punto delicato riguarda i volontari: i rimborsi spese forfetari riconosciuti in occasione di eventi o manifestazioni , fino a 400 euro al mese, concorrono al calcolo della soglia complessiva di 15.000 euro. Significa che se un volontario ha già superato quel limite nel corso dell’anno grazie ad altri compensi da lavoro sportivo autonomo, l’intero rimborso forfetario diventa imponibile e sconta la ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.

Sul fronte degli obblighi statutari, la circolare precisa che le Società Sportive Dilettantistiche costituite come società di capitali o cooperative, pur potendo adottare le clausole sul cosiddetto divieto di lucro “attenuato” previste dall’articolo 8 del decreto legislativo 36/2021, devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta degli utili stabilito dall’articolo 148, comma 8, del Tuir. È una condizione necessaria per continuare a beneficiare della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini Ires e Iva.

Per quanto riguarda l’Irap, l’Agenzia conferma che l’esclusione dalla base imponibile fino a 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in ambito dilettantistico, compresi i collaboratori impegnati in mansioni amministrativo-gestionali.

Iva: esenzioni sì, ma non per la cessione di atleti.

Sul piano dell’imposta sul valore aggiunto, il documento chiarisce che le prestazioni esenti previste dall’articolo 36-bis del decreto legge 75/2023 possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972), a condizione che venga inviata apposita comunicazione all’ufficio competente.

Diverso il trattamento riservato alla cessione del contratto di un atleta da parte di una ASD o SSD a favore di una società professionistica: in questo caso, spiega l’Agenzia, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta quindi soggetta a Iva con aliquota ordinaria, senza poter beneficiare del regime di esenzione.

Confermata la detassazione per le raccolte fondi.

Infine, la circolare conferma la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi , nel limite di due eventi l’anno e fino a 51.645,69 euro, a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici che operano in regime agevolato ai sensi della legge 398/1991, comprese le realtà costituite in forma societaria.

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