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Sovranità digitale e PNRR: i rischi sull’inclusione di Starlink in Italia.

La protezione della sovranità digitale europea è un pilastro fondamentale della sicurezza dell’UE, soprattutto nell’ambito delle risorse stanziate attraverso il Recovery and Resilience Facility (RRF). In questo contesto, un gruppo di europarlamentari del Partito Socialista e Democratico (S&D) ha presentato un’interrogazione scritta alla Commissione Europea in merito alla possibile inclusione delle tecnologie di SpaceX/Starlink nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano.

Secondo recenti indiscrezioni, il Governo italiano starebbe valutando l’affidamento alla società statunitense SpaceX/Starlink per garantire la connettività internet nelle aree remote del Paese, utilizzando i fondi europei destinati alla transizione digitale. Gli eurodeputati hanno quindi chiesto alla Commissione di chiarire i criteri applicati, in base all’Articolo 18 del Regolamento UE 2021/241, per valutare una richiesta di modifica del PNRR che includa SpaceX/Starlink, e come sarebbe garantita un’adeguata autovalutazione della sicurezza basata su criteri oggettivi per affrontare i rischi legati alla sovranità digitale e alla gestione dei dati da parte di un’azienda non europea.

Dubbi condivisi anche con riferimento all’azione di vigilanza della Commissione affinché gli standard tecnici previsti dal PNRR – inclusi requisiti minimi di velocità di connessione e resilienza delle infrastrutture – siano pienamente rispettati e non subiscano riduzioni in caso di utilizzo delle tecnologie proposte da SpaceX/Starlink.

    Per l’Esecutivo von der Leyen il vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha chiarito che, ad oggi, l’Esecutivo UE non ha ricevuto alcuna proposta ufficiale dal Governo italiano per l’integrazione di SpaceX/Starlink nel PNRR. Pertanto, in assenza di un piano concreto, la Commissione non può ancora esprimere una valutazione sul tema.

    Fitto ha inoltre ricordato che, qualora il Governo italiano presentasse una modifica al PNRR includendo investimenti nelle tecnologie digitali e nella connettività, il piano dovrà rispettare l’Articolo 18, paragrafo 4, punto (g) del Regolamento UE 2021/241. Questo prevede l’obbligo di una autovalutazione della sicurezza, basata su criteri oggettivi comuni, per individuare e affrontare eventuali problematiche di sicurezza, in conformità con la normativa europea e nazionale vigente.

    Resta dunque da vedere se l’Italia formalizzerà una proposta in tal senso e quali misure verranno adottate per garantire che l’uso di tecnologie non europee non comprometta la sovranità digitale dell’Unione.

    foto Garante infanzia e Adolescenza