13 Ottobre 2026
PoliticaSardegna

Sardegna, la Corte Costituzionale dichiara inammissibile il ricorso della Regione sul caso Todde.

La Corte Costituzionale ha respinto il ricorso della Regione autonoma della Sardegna contro la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 848 del 28 maggio 2025, riguardante l’ordinanza-ingiunzione a carico di Alessandra Todde, già eletta Presidente della Regione, relativa a presunte irregolarità nelle spese elettorali.

La Regione aveva sollevato un conflitto di attribuzione tra enti, sostenendo che il Tribunale di Cagliari, con il passaggio contestato della sentenza in cui si afferma che l’accertamento delle violazioni elettorali “rimane insindacabile dal Consiglio regionale”, avrebbe violato le competenze costituzionalmente attribuite al Legislatore sardo, interferendo indebitamente con le funzioni amministrative locali, compresa la dichiarazione di decadenza di Todde.

Secondo la difesa regionale, il giudice civile avrebbe cercato di “indirizzare preventivamente l’attività amministrativa del Consiglio”, pregiudicando l’autonomia decisionale e violando il principio di separazione tra funzione giurisdizionale e amministrativa. La Regione sosteneva inoltre che la normativa regionale invocata dal Tribunale non fosse più applicabile al Presidente eletto direttamente dai cittadini, a seguito delle modifiche introdotte nel sistema elettorale sardo.

Dal canto suo, lo Stato e il Tribunale hanno replicato che il ricorso era privo di fondamento: il Tribunale si era limitato a respingere le impugnazioni di Todde contro la sanzione pecuniaria, senza incidere sulle competenze del Consiglio regionale, il quale non era parte del giudizio. In pratica, il giudice non ha imposto alcun vincolo alle decisioni future dell’organo consiliare, limitandosi a valutare le contestazioni mosse dal singolo candidato.

La Corte Costituzionale, presieduta da Giovanni Amoroso e con relatrice Maria Rosaria San Giorgio, ha condiviso questa interpretazione: le affermazioni del Tribunale contestate dalla Regione costituiscono un obiter dictum, prive di effetto vincolante, e non determinano una lesione attuale delle prerogative della Regione. Di conseguenza, il ricorso per conflitto di attribuzione è stato dichiarato inammissibile.

La pronuncia ribadisce così la distinzione tra la funzione giurisdizionale e quella amministrativa dei Consigli regionali, sottolineando che un giudice civile non può anticipare o condizionare le decisioni di organi politici regionali, pur accertando violazioni in materia elettorale.