10 Agosto 2026
Politica

Ricorso al Capo dello Stato contro l’integrazione degli aeroporti sardi: cittadini e associazioni contestano l’ingresso di F2i Ligantia

Tornano ad accendersi i riflettori sul sempre più discusso progetto di fusione degli aeroporti di Cagliari. Dopo i rilievi della procuratrice generale della Corte dei Conti, Valeria Motzo, arriva oggi la notizia del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato da un gruppo di cittadini cagliaritani, insieme a due associazioni del territorio – la Scuola di Cultura Politica Francesco Cocco e L’Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna -, con l’obiettivo di bloccare l’operazione di integrazione societaria tra gli scali aeroportuali di Cagliari, Alghero e Olbia, che prevede il passaggio del controllo a favore del fondo F2i Ligantia S.p.A.

Il ricorso, depositato dallo studio legale dei professori Andrea e Paolo Pubusa, chiede l’annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale della Sardegna del 16 marzo 2026, di quella del 12 giugno 2026 e del cosiddetto “Term Sheet – Holding”, il documento sottoscritto lo scorso 27 aprile da F2i Ligantia, Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e Regione Autonoma della Sardegna per definire i termini dell’operazione di integrazione industriale dei tre aeroporti sardi.

L’operazione contestata.

Al centro della vicenda vi è il progetto di creare una holding unica per la gestione degli scali sardi, nella quale la Regione Sardegna e la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano dovrebbero conferire le rispettive partecipazioni nella società Sogaer, che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Attualmente la Camera di Commercio controlla oltre il 94% di Sogaer, mentre F2i Ligantia detiene già la maggioranza delle società di gestione degli scali di Olbia e Alghero.

Secondo i ricorrenti, l’operazione comporterebbe un esborso di 30 milioni di euro da parte della Regione per entrare nella costituenda holding, e soprattutto porterebbe, dal 1° gennaio 2029 , data di scadenza del cosiddetto periodo di “Lock Up” , alla possibilità per il socio privato di cedere liberamente le proprie quote sul mercato, senza alcun potere di veto da parte degli enti pubblici, ridotti a soci di minoranza.

I motivi del ricorso.

Il ricorso solleva diversi profili di illegittimità. Innanzitutto viene richiamato l’articolo 119, comma 6, della Costituzione, che impone alla Repubblica di rimuovere gli svantaggi derivanti dall’insularità: secondo i ricorrenti, la privatizzazione della gestione dello scalo di Cagliari , che movimenta oltre cinque milioni di passeggeri l’anno, la maggior parte residenti in Sardegna , inciderebbe direttamente sul diritto alla continuità territoriale dei cittadini sardi.

Viene inoltre contestata la carenza di motivazione degli atti, che, a giudizio dei ricorrenti, non spiegherebbero in modo puntuale la convenienza economica dell’operazione, tanto più che lo stesso Term Sheet viene definito, nella delibera regionale, come non vincolante per le parti.

Un altro punto cruciale riguarda la competenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: il ricorso richiama un parere già espresso nel 2023 dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti della Sardegna, che aveva bocciato la delibera della Camera di Commercio con cui veniva disposto il conferimento della quota in Sogaer a favore di Ligantia, ritenendo l’operazione estranea alle finalità istituzionali dell’ente camerale e priva di un’adeguata procedura di evidenza pubblica.

Proprio sull’assenza di una gara pubblica per la scelta del socio privato si concentra un altro dei motivi di ricorso. I legali sostengono che l’ordinamento offra percorsi alternativi legittimi per l’integrazione delle reti aeroportuali, come dimostrerebbero i precedenti della rete pugliese e della cessione degli scali di Catania e Comiso e che il Piano Nazionale degli Aeroporti 2026-2035 non imponga affatto la cessione della maggioranza azionaria a un unico soggetto privato per realizzare l’integrazione tra gli scali sardi.

La richiesta di sospensiva.

Nel ricorso si chiede anche la sospensione cautelare degli atti impugnati, in considerazione della scadenza fissata al 30 settembre 2026 per la firma degli accordi vincolanti tra le parti. Secondo i ricorrenti, il decorrere del termine senza un intervento cautelare renderebbe il ricorso privo di effetti pratici, avviando trasformazioni nella struttura e nella gestione dell’aeroporto di Cagliari-Elmas difficilmente reversibili.