Richiedenti asilo: i limiti del piano europeo per gli ingressi umanitari
Quanti richiedenti asilo intende accogliere l’Unione europea nei prossimi anni? E chi decide davvero? A chiederlo alla Commissione europea sono stati 3 eurodeputati del gruppo ECR, Charlie Weimers, Dick Erixon e Beatrice Timgren , critici verso l’assenza di dati e dibattito intorno a questi temi.
L’interrogazione: tre domande dirette a Ursula.
Il punto di partenza è la Strategia per l’asilo e la gestione della migrazione, in cui la Commissione afferma esplicitamente che l’UE dovrebbe aumentare le proprie ambizioni in materia di reinsediamento e ammissione umanitaria una volta che il Patto sulla Migrazione sarà pienamente operativo. Un linguaggio, quello delle responsabilità globali e dei percorsi legali contenuti nel piano, che ha allarmato una parte del Parlamento europeo, non essendo chiare le stime di quanti saranno accolti in Ue.
La risposta: “Non è vero che i numeri non ci sono, ma la responsabilità è degli Stati”.
A rispondere, a nome della Commissione, è stato il commissario Brunner. La risposta, pur articolata, contiene un elemento politicamente rilevante: non è la Commissione a stabilire quante persone accogliere, ma i singoli Stati membri, su base volontaria.
Il primo piano operativo previsto dal Regolamento quadro dell’UE sul reinsediamento e l’ammissione umanitaria copre il biennio 2026-2027. Le contribuzioni volontarie degli Stati per questo periodo ammontano complessivamente a 10.430 ammissioni.
Un numero che la Commissione presenta come espressione di un sistema “sicuro e controllato” , non un’apertura indiscriminata, ma un meccanismo gestito, con procedure di verifica preventiva.
Le garanzie: chi può essere rifiutato?
Su questo punto la risposta di Bruxelles è esplicita. Prima di essere ammesso nel territorio di uno Stato membro, ogni candidato al reinsediamento deve essere sottoposto a una valutazione che accerti, tra l’altro, se abbia commesso crimini contro la pace, crimini di guerra o crimini contro l’umanità; se rappresenti un pericolo per la comunità, l’ordine pubblico, la sicurezza o la salute pubblica; oppure se si sia macchiato di reati gravi. In tutti questi casi, l’ammissione viene rifiutata.
Il quadro più ampio: la migrazione come strumento diplomatico.
La Commissione, dal canto suo, ha inquadrato il reinsediamento non solo come obbligo umanitario, ma come leva di politica estera. “Il meccanismo, si legge nella risposta, serve a rafforzare i partenariati con i Paesi terzi, a sostenere la lotta contro le reti di trafficanti di esseri umani e a facilitare la cooperazione sui rimpatri”.
Una visione che tenta di bilanciare apertura e controllo ma che, com’era prevedibile, non ha convinto i firmatari dell’interrogazione.
Il nodo politico resta aperto.
La risposta della Commissione chiarisce la cornice giuridica e i numeri del piano in corso. Ma lascia irrisolta la tensione politica di fondo: fino a che punto l’UE intende espandere questi meccanismi? E con quali criteri verranno fissate le quote negli anni successivi al 2027? Domande che, con ogni probabilità, torneranno presto in Parlamento.
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