Regole Ue sulla pubblicità istituzionale: stop ai contributi ai media filo-governativi.
È entrato ufficialmente in vigore l’articolo 25 del Media Freedom Act (EMFA), la nuova normativa europea che mira a rendere trasparenti e imparziali gli acquisti pubblici di spazi pubblicitari sui media.
Dal 8 agosto 2025, tutti gli Stati membri che acquistano pubblicità da fornitori di servizi media, infatti, sono tenuti a procedere secondo criteri “trasparenti, oggettivi, proporzionati e non discriminatori”, come stabilito dalla legge.
L’obiettivo è chiaro: prevenire forme di sussidio occulto e limitare l’influenza politica indebita sul sistema dell’informazione, garantendo pari opportunità ai diversi attori mediatici e rafforzando il pluralismo. Ma nella pratica, si continuano a foraggiare e a mantenere organi di informazione acritici e supini in Ue.
Nessun privilegio ai media vicini ai governi.
La norma intende evitare che i fondi pubblici destinati alla comunicazione istituzionale vengano concentrati solo sui media filogovernativi o politicamente allineati.
L’articolo 25 stabilisce infatti che qualsiasi beneficio economico concesso da autorità pubbliche, che si tratti di pubblicità statale, contratti di fornitura o servizi, debba rispettare criteri chiari e pubblicamente accessibili.
In particolare, tali requisiti devono essere pubblicati in anticipo in formato elettronico e le procedure di assegnazione devono essere aperte e non discriminatorie, così da evitare che le risorse pubbliche siano usate per influenzare le linee editoriali dei media.
L’interrogazione al Parlamento europeo.
A sollevare il tema è stata Catherine Griset, eurodeputata del gruppo Patriots for Europe (PfE), che ha chiesto alla Commissione se questa nuova tutela contro le discriminazioni si applichi anche ai media conservatori o critici verso l’Ue, spesso esclusi dai finanziamenti pubblici. Griset ha inoltre chiesto chiarimenti su due punti chiave: se l’articolo 25 valga anche per gli aiuti o le campagne pubblicitarie acquistate direttamente dalla Commissione europea e se, in tale caso, non sussista un conflitto d’interessi, poiché la Commissione fornisce il segretariato al Comitato europeo per i servizi media, organo che vigila proprio sull’applicazione della legge.
La risposta di Bruxelles: “Nessun conflitto, la norma non riguarda la pubblicità Ue”.
A nome della Commissione, la vicepresidente Henna Virkkunen ha chiarito che la nuova disposizione non si applica alla pubblicità acquistata dalle istituzioni dell’Unione europea.
La definizione di “pubblicità statale” contenuta nell’articolo 2 dell’EMFA si riferisce infatti solo alla comunicazione promozionale o autopromozionale realizzata, dietro compenso, da o per conto di autorità pubbliche nazionali, regionali o locali, comprese le imprese a controllo statale e gli enti territoriali con più di un milione di abitanti.
“L’obiettivo – ha sottolineato Virkkunen – è quello di evitare distorsioni della concorrenza tra media e piattaforme online, salvaguardando l’indipendenza editoriale e la correttezza dei processi di assegnazione dei fondi pubblici”.
