20 Luglio 2026
Politica

Ponte sullo Stretto, la Corte dei conti boccia la delibera CIPESS: “Violata la normativa europea”.

La Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo della Corte dei conti ha ricusato il visto – e quindi la registrazione – della delibera CIPESS n. 41/2025, con cui il 6 agosto 2025 era stato approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina e il relativo Piano economico-finanziario, per un costo complessivo stimato in circa 13,5 miliardi di euro. La decisione è stata assunta nell’adunanza del 29 ottobre 2025, presieduta da Ermanno Granelli, al termine di una lunga e complessa istruttoria che ha coinvolto la Presidenza del Consiglio, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

La delibera CIPESS bocciata dalla Corte approvava il progetto definitivo del collegamento stabile tra Sicilia e Calabria elaborato da Stretto di Messina S.p.A., le prescrizioni emerse in conferenza di servizi e quelle ambientali imposte dal MASE, raccolte in un articolato “Quadro prescrittivo”, il Piano economico-finanziario e la copertura dei costi, gran parte a carico dello Stato, oltre alle opere compensative e sociali e ad alcune varianti progettuali connesse agli espropri. L’efficacia della delibera era comunque condizionata alla registrazione di un decreto MIT–MEF sul nuovo PEF della concessione, decreto che, come sottolinea la Corte, non aveva ancora concluso l’iter di controllo preventivo e non era quindi definitivo.

Il primo profilo che i giudici contabili individuano come decisivo riguarda la violazione della direttiva 92/43/CEE, la cosiddetta direttiva Habitat, che disciplina la tutela dei siti della Rete Natura 2000. La Commissione tecnica VIA–VAS del MASE, con parere n. 19/2024, aveva espresso un giudizio complessivamente favorevole sulla compatibilità ambientale del progetto, ma aveva dato esito negativo alla valutazione di incidenza per tre siti Natura 2000 particolarmente sensibili, collocati tra il versante siciliano e quello calabrese dello Stretto. Per superare questa valutazione negativa il Governo ha scelto di attivare la procedura in deroga prevista dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva Habitat, approvando in Consiglio dei ministri, il 9 aprile 2025, una relazione IROPI (Imperative Reasons of Overriding Public Interest) che afferma l’esistenza di motivi imperativi di interesse pubblico prevalente tali da giustificare l’opera.

Secondo la Corte dei conti questa relazione non è però sorretta da un’istruttoria tecnico-amministrativa adeguata. Manca, anzitutto, una dimostrazione convincente dell’assenza di soluzioni alternative all’opera, requisito che le linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza considerano un vero e proprio presupposto per poter attivare la deroga. Le motivazioni addotte appaiono in larga parte di natura economica e infrastrutturale e non si accompagnano ad analisi puntuali degli impatti e delle possibili opzioni alternative sui singoli siti protetti. La Corte contesta, inoltre, che le ragioni economiche e di sviluppo, pur rilevanti nel dibattito politico, possano surrogare, senza previo parere della Commissione europea, le uniche motivazioni che la direttiva ammette per ricorrere alla semplice informativa a Bruxelles: la tutela della salute umana, la sicurezza pubblica o conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente.

I giudici evidenziano anche una confusione di piani tra decisione politica e valutazione tecnico-amministrativa. La deliberazione del Consiglio dei ministri, che approva la relazione IROPI, finisce di fatto per assorbire valutazioni che richiederebbero un atto amministrativo proprio, a responsabilità chiara, fondato su istruttoria tecnica specifica da parte delle amministrazioni competenti. Né il MIT né il MASE risultano avere assunto formalmente, con un loro provvedimento, la responsabilità di quelle valutazioni, limitandosi a trasmettere e utilizzare la relazione nell’iter, senza un autonomo atto di adozione. A ciò si aggiunge il fatto che il dialogo con la Commissione europea, che ha chiesto chiarimenti nel settembre 2025 sull’applicazione degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat al progetto, viene affrontato – rileva la Corte – con risposte che si limitano sostanzialmente a riprodurre pareri e documenti interni già noti, senza sciogliere i nodi segnalati da Bruxelles. Da questo complesso di elementi la Sezione trae la conclusione che la delibera CIPESS si pone in contrasto con l’articolo 6 della direttiva Habitat e che già per questo motivo risulta illegittima.

Il secondo grande fronte di criticità riguarda l’applicazione dell’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti. Il Piano economico-finanziario approvato dal CIPESS tiene conto dei corrispettivi riconosciuti, negli anni Duemila, al Contraente generale, al Project Management Consultant e al Monitore ambientale, contratti che erano stati dichiarati caducati quando, tra il 2012 e il 2013, l’operazione Ponte fu interrotta per l’impossibilità di reperire capitali sui mercati. Il decreto-legge n. 35/2023 ha riaperto quella stagione, prevedendo la “rimessa in vita” dei rapporti tramite nuovi atti aggiuntivi e dettando criteri per aggiornare i corrispettivi, richiamando proprio l’articolo 72 della direttiva.

Per la Corte le condizioni economiche e contrattuali risultano però profondamente mutate rispetto al quadro originario. L’opera non è più in larga parte finanziata tramite capitali privati e project financing, come prevedevano le prime delibere CIPE e la convenzione di concessione del 2003, ma è ormai interamente a carico di fondi pubblici, integrati da un aumento di capitale della società concessionaria sottoscritto dal MEF. Anche i meccanismi di indicizzazione del prezzo sono stati radicalmente modificati, così come gli obblighi di prefinanziamento che gravavano sul Contraente generale. Secondo i giudici contabili, si è di fronte a modifiche tali da alterare in modo significativo l’operazione economica complessiva e da configurare una vera e propria “modifica sostanziale” dei contratti, cioè quel tipo di cambiamento che la direttiva europea consente solo entro limiti ben precisi, oltre i quali è necessario un nuovo confronto concorrenziale.

La Sezione osserva che l’amministrazione non ha prodotto un’analisi puntuale che dimostri il rispetto del limite del 50 per cento del valore iniziale, soglia oltre la quale l’articolo 72 non consente di mantenere in vita il contratto originario senza una nuova gara. Questa valutazione risulta peraltro resa più incerta dal fatto che una parte significativa dei costi, inclusi alcuni lavori descritti nella relazione del progettista per circa 787 milioni di euro e vari oneri connessi alle prescrizioni ambientali, sono ancora oggetto di stime o non sono pienamente contrattualizzati. In assenza di una ricostruzione trasparente e verificabile, la Corte ritiene che non sia stato dato pieno rispetto alle condizioni fissate dalla direttiva Appalti e che la delibera CIPESS non possa limitarsi a “prendere atto” del PEF senza un proprio vaglio sul rispetto dei principi europei di trasparenza e concorrenza.

Un terzo profilo di illegittimità individuato dalla Corte riguarda l’esclusione dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) dal procedimento di approvazione del Piano economico-finanziario, in particolare per quanto concerne la struttura tariffaria dei pedaggi. Richiamando solo l’articolo 43 del decreto “Salva Italia” e definendo il tratto viario del ponte come “strada extraurbana di categoria B”, il CIPESS ha ritenuto non necessario acquisire il parere dell’Autorità. La Corte, invece, richiama l’articolo 37 dello stesso decreto, che attribuisce ad ART una competenza generale su tariffe, canoni e pedaggi delle infrastrutture di trasporto, con l’obiettivo di coniugare equilibrio economico delle gestioni e tutela dell’utenza. In quest’ottica non è tanto la classificazione formale della strada ad essere decisiva, quanto il fatto che l’attraversamento sia soggetto a pedaggio e che tale pedaggio concorra alla sostenibilità economico-finanziaria dell’opera.

I giudici sottolineano che la classificazione “per approssimazione” sostenuta dal MIT, non formalizzata in un atto amministrativo, non può da sola privare l’Autorità di un ruolo che il legislatore le ha attribuito in modo ampio. Non convince, inoltre, la tesi, affacciatasi solo nelle ultime fasi dell’istruttoria, secondo cui il pedaggio del Ponte sullo Stretto avrebbe una funzione puramente gestionale e non remunerativa: il decreto-legge n. 35/2023, ricordano i giudici, stabilisce che i ricavi e le tariffe devono comunque contribuire alla sostenibilità economica e finanziaria del progetto. In un contesto caratterizzato da profili di novità e complessità, la partecipazione di un soggetto indipendente come ART avrebbe potuto fornire un apporto tecnico rilevante, tanto sul piano della congruità delle tariffe quanto su quello della tutela degli utenti.

Accanto a questi tre blocchi principali di criticità, la Corte richiama anche altri elementi problematici. Il mancato coinvolgimento del NARS, il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, priva il CIPESS di un parere specialistico che, secondo il DPCM 26 settembre 2023, dovrebbe accompagnare proprio l’esame dei Piani economico-finanziari delle grandi infrastrutture. L’assenza di un nuovo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici sul progetto definitivo – nonostante il parere del 1997 prevedesse espressamente una nuova valutazione nella fase esecutiva e nonostante l’enorme lasso di tempo trascorso e le varianti intervenute – sembra alla Corte una lacuna che indebolisce l’impianto istruttorio, soprattutto alla luce del valore tecnico dell’organo. Infine, la motivazione della delibera CIPESS viene giudicata insufficiente, se si considera che molte delle giustificazioni addotte dalle amministrazioni sono emerse solo nelle fasi successive di interlocuzione con l’Ufficio di controllo o in adunanza pubblica, cioè fuori dal testo dell’atto destinato alla pubblicazione ufficiale.

In conclusione, la Sezione centrale del controllo di legittimità ritiene che, “nei limiti e alla luce delle considerazioni esposte”, la delibera CIPESS n. 41/2025 non possa essere dichiarata conforme alla legge. Di conseguenza il Collegio delibera di ricusare il visto e la registrazione del provvedimento. Il risultato è un arresto formale dell’iter amministrativo sul Ponte sullo Stretto: per procedere, il Governo sarà chiamato a rimettere mano all’intero impianto, dal rispetto pieno della direttiva Habitat e delle osservazioni della Commissione europea, alla gestione dei vecchi contratti alla luce della disciplina sugli appalti, fino al coinvolgimento degli organismi di regolazione e consulenza che il legislatore ha individuato a presidio della correttezza e della sostenibilità delle grandi opere.

foto Governo.it