Europa

Parlamento Ue: “Stop ai rimpatri forzati delle donne afghane”.

La possibile decisione del governo olandese di rimpatriare due donne afghane in Afghanistan ha acceso un duro confronto a livello europeo, riportando al centro il tema della tutela dei diritti umani sotto il regime talebano.

Secondo un ampio gruppo di eurodeputati, nelle ultime settimane è emerso che l’Aia intende procedere al rimpatrio di due cittadine afghane nonostante la persecuzione “ben documentata e sistematica” subita dalle donne da quando i talebani sono tornati al potere. Dall’agosto 2021, ricordano gli eurodeputati, alle donne in Afghanistan è stato progressivamente negato l’accesso all’istruzione e al lavoro, limitata la libertà di movimento e venuta meno la protezione contro violenze e abusi.

Nell’interrogazione viene richiamata anche una sentenza chiave della Corte di giustizia dell’Unione europea del 4 ottobre 2024 (cause riunite C-608/22 e C-609/22), nella quale i giudici di Lussemburgo hanno stabilito che il trattamento riservato alle donne afghane costituisce un atto di persecuzione ai sensi della direttiva qualifiche. In base a questa interpretazione, le donne afghane possono ottenere lo status di rifugiato unicamente in ragione del loro genere e della loro nazionalità.

Sul tema, alla Commissione europea, è stato chiesto se il rimpatrio verso aree controllate dai talebani violi il diritto dell’UE e il principio di non respingimento e se Bruxelles sia a conoscenza di altri rimpatri, in corso o pianificati, da parte degli Stati membri.

In risposta, il commissario Magnus Brunner ha ribadito che “il diritto dell’Unione in materia di asilo e rimpatrio impone una valutazione individuale di ogni domanda di protezione internazionale e di ogni decisione di rimpatrio”. “Tali decisioni, prosegue, devono essere pienamente conformi alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE, al principio di non respingimento e alla giurisprudenza europea e nazionale”.

Secondo l’esecutivo comunitario, in sintesi, spetta alle autorità competenti degli Stati membri effettuare queste valutazioni caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

Bruxelles ricorda inoltre che il diritto dell’UE garantisce ai cittadini di Paesi terzi la possibilità di impugnare le decisioni in materia di asilo e rimpatrio e che l’esecuzione di un rimpatrio deve essere sospesa qualora esista il rischio di violazione del principio di non respingimento.