Europa

Norme sullo stoccaggio del gas: il Consiglio europeo approva il mandato per i negoziati.

I rappresentanti degli Stati membri (Coreper) hanno approvato la posizione del Consiglio sull’emendamento del regolamento sullo stoccaggio del gas. Il Consiglio ha concordato di estendere le regole sullo stoccaggio del gas per due anni, offrendo al contempo maggiori flessibilità per gli Stati membri, così da poter adattarsi alle condizioni di mercato in continuo cambiamento e affrontare possibili manipolazioni del mercato.

I negoziati sul nuovo regolamento dovrebbero iniziare a maggio, una volta che il Parlamento avrà votato sul suo mandato. Una volta raggiunto un accordo provvisorio tra i due co-legislatori, sarà formalmente approvato da entrambe le istituzioni prima di essere pubblicato e entrare in vigore.

La Commissione europea, nel merito, aveva proposto di estendere di due anni l’obbligo per gli Stati membri di avere le proprie strutture di stoccaggio del gas riempite al 90% prima dell’inizio della stagione invernale, per garantire prevedibilità e trasparenza. Questa estensione, confermata anche nella posizione del Consiglio, mira a ridurre l’esposizione dell’UE a prezzi volatili, anche a causa dell’attuale instabilità geopolitica.

Inoltre, contribuirà a migliorare la sicurezza energetica e la stabilità del mercato del gas fino a quando non verrà creato un quadro di sicurezza energetica a livello UE nei prossimi anni.

Il mandato del Consiglio introduce ora una serie di modifiche per offrire maggiore flessibilità agli Stati membri, aiutandoli a reagire rapidamente alle condizioni in continua evoluzione e a sfruttare le migliori condizioni di acquisto, garantendo al contempo la sicurezza dell’approvvigionamento e il corretto funzionamento del mercato interno.

Gli attuali obiettivi vincolanti di riempimento al 90% dovranno essere raggiunti in un periodo compreso tra il 1° ottobre e il 1° dicembre, invece della scadenza attuale del 1° novembre. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli (come possibili manipolazioni del mercato), gli Stati membri potranno inoltre deviare fino al 10% dall’obiettivo di riempimento.

La Commissione potrà aumentare ulteriormente tale deviazione (con un atto delegato), in caso di persistenti condizioni di mercato sfavorevoli. Se la produzione nazionale di gas degli Stati membri supererà il consumo medio annuale degli ultimi due anni, o in caso di tassi di iniezione lenti nelle strutture di stoccaggio con una capacità superiore a 40 TWh, gli Stati membri potranno deviare fino al 5% dall’obiettivo di riempimento. Questa flessibilità potrà essere utilizzata purché non influisca negativamente sul funzionamento del mercato interno del gas o sulla capacità degli Stati membri direttamente connessi di fornire gas ai loro clienti protetti.

foto aitoff da Pixabay.com