Misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Mattarella Firma il decreto

Per effetto della firma del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale entrano in vigore le nuove misure per il contenimento della diffusione del Covid-19. A decorrere dal 18 maggio, cessano di avere effetto tutte le limitazioni alla mobilità all’interno del territorio regionale. 

Fino al 2 giugno, saranno vietati gli spostamenti, tra regioni e gli spostamenti da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative e/o di assoluta urgenza; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni, da e per l’estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resterà in vigore il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus Covid-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura.

LEGGI ANCHE:  “La Costituzione in Shorts”: Mattarella dialoga con i 12 giovani creator sulla Costituzione.

Sarà vietato, ancora, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, si potranno svolgere, ove ritenuto possibile sulla base dell’andamento dei dati epidemiologici, con le modalità stabilite con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Sergio Mattarella, licenza CC-BY-NC-SA 3.0 ITI sindaci potranno disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

LEGGI ANCHE:  Covid-19 in Cina, Schillaci riferirà oggi in Consiglio dei ministri.

Le attività economiche, produttive e sociali dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli o linee guida. In assenza di quelli regionali dovranno essere adottati i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali che non assicuri adeguati livelli di protezione determinerà la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Giuseppe Conte, licenza CC-BY-NC-SA 3.0 ITPer garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni dovranno monitorare, con cadenza giornaliera, l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. 

LEGGI ANCHE:  Plastica: dal MASE ok a 75 progetti per il riciclo.

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle
disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.

Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all’articolo 1, comma 6, sarà punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

foto licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.