19 Agosto 2026
Europa

“Made in Europe”: il Consiglio UE riscrive la norma, spostando l’attenzione dai Paesi ai prodotti

I governi dell’Unione europea stanno rimettendo mano a uno dei punti più delicati dell’Industrial Accelerator Act (IAA), la normativa pensata per proteggere l’industria europea dalla concorrenza estera. L’obiettivo è sostituire il concetto ampio e generico di “Made in Europe” proposto dalla Commissione con un sistema più preciso sul piano giuridico, basato sugli accordi commerciali e sull’accesso al mercato prodotto per prodotto.

L’ultima versione elaborata dal Consiglio dell’UE, circolata la scorsa settimana su iniziativa della presidenza irlandese, introduce una nuova categoria giuridica: quella di “origine partner”. È questa la definizione che stabilirebbe quando i prodotti provenienti da Paesi terzi debbano essere trattati alla stregua di prodotti europei negli appalti pubblici e nei regimi di sostegno all’industria.

Cosa cambia in concreto?

Il punto centrale della revisione è la fine dell’approccio “tutto o niente”. Anziché considerare automaticamente equivalenti tutti i partner commerciali dell’UE, la proposta distingue tra i prodotti coperti dall’Accordo sugli appalti pubblici dell’Organizzazione mondiale del commercio (WTO-GPA) e quelli coperti da singoli accordi di libero scambio o unioni doganali stipulati dall’UE. In altre parole, il fatto che un Paese abbia un trattato commerciale con Bruxelles non basterebbe più di per sé a garantire ai suoi prodotti lo status privilegiato: a fare la differenza sarebbero gli impegni specifici assunti dall’UE in materia di appalti per quella particolare categoria di beni.

È una correzione di rotta rispetto all’impostazione originaria della Commissione, che si era riservata un ampio margine di discrezionalità nel decidere quali Paesi, tra quelli con accordi di libero scambio e appalti pubblici, potessero rientrare nel club del “Made in Europe”. Un’interpretazione estensiva avrebbe potuto includere fino a 80 Paesi, un’ipotesi che ha allarmato Stati membri come la Francia, preoccupati per la portata eccessiva della misura.

Il compromesso del Consiglio prevede inoltre che le decisioni su inclusione o esclusione dei Paesi terzi passino attraverso atti di esecuzione, e non più attraverso atti delegati: una scelta tecnica che, in pratica, restituisce agli Stati membri un peso formale nelle decisioni, legate alla reciprocità di trattamento garantita ai prodotti europei o a preoccupazioni di sicurezza e dipendenza dagli approvvigionamenti esteri.

Lo scopo della norma.

L’IAA nasce con l’obiettivo di proteggere le industrie ad alta intensità energetica, le tecnologie a zero emissioni nette e il settore automobilistico dalla concorrenza sleale straniera, facendo leva sulla spesa pubblica e sull’accesso al mercato unico. Concretamente, ciò significa usare gli appalti pubblici per favorire i prodotti che rispettano requisiti di contenuto locale o che rientrano nella preferenza “Made in Europe”.

Per rendere operativo il sistema, la Commissione dovrà mantenere elenchi specifici, prodotto per prodotto, dei Paesi che godono del trattamento di “origine partner”, pubblicati sul portale Access2Markets. Il Consiglio propone inoltre che le stazioni appaltanti che si affidano a questo strumento non siano ritenute responsabili di violazioni del diritto UE nel caso in cui la banca dati pubblica contenga informazioni errate.

Un’altra modifica riguarda il capitolo III del testo , quello che definisce l’origine europea dei prodotti , dove il Consiglio introduce il concetto di “melt and pour” (fusione e colata) per determinare l’origine dell’acciaio, allineando la misura alle regole già in vigore, incluse le più severe quote UE sulle importazioni di acciaio entrate in vigore il mese scorso.

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