L’intelligence della Commissione Ue. Il progetto di Ursula “non s’ha da fare” senza una revisione dei trattati.
La Commissione europea si è nuovamente ritrovata a dover chiarire ufficialmente le indiscrezioni circolate sulla stampa riguardo alla possibile creazione, all’interno del suo Segretariato generale, di una nuova struttura incaricata di centralizzare informazioni strategiche e rafforzare la capacità di risposta alle crisi. Notizie che hanno sollevato interrogativi politici e giuridici, alimentando il sospetto che l’esecutivo Ue stia valutando un ruolo più vicino a quello di un servizio di intelligence.
A chiedere spiegazioni formali è stata l’eurodeputata Christine Anderson, che in un’interrogazione scritta ha ricordato come, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, la sicurezza nazionale e l’attività di intelligence restino competenza esclusiva degli Stati membri. “Qualsiasi struttura Ue dotata di poteri di raccolta informativa richiederebbe dunque una revisione dei Trattati”, ha giustamente osservato l’esponente dell’Europa delle Nazioni Sovrane.
Anderson, in particolare, ha chiesto se la Commissione stia pianificando o valutando la creazione di una nuova unità interna con compiti di analisi o coordinamento in materia di intelligence, quali fonti e garanzie siano previste per non invadere competenze nazionali e se l’Esecutivo possa confermare di non avere – né di voler acquisire – poteri di raccolta informativa incompatibili con l’attuale quadro giuridico.
Pur non entrando nei dettagli (ci mancherebbe altro!), l’Esecutivo von der Leyen ha risposto che non è sua intenzione creare “alcuna struttura avente funzioni di intelligence o di raccolta di informazioni classificabili come attività di sicurezza nazionale”. “Qualsiasi iniziativa volta a migliorare il coordinamento interno o la prontezza operativa, viene precisato, si muove esclusivamente nel perimetro delle competenze amministrative e delle procedure di gestione delle crisi già previste dai Trattati”.
La Commissione conferma inoltre di non avere richiesto, né di prevedere di richiedere, nuovi poteri di intelligence: una simile evoluzione sarebbe infatti giuridicamente impossibile senza una modifica formale dei Trattati da parte degli Stati membri.
Resta dunque fermo il principio cardine: la sicurezza nazionale resta prerogativa esclusiva dei governi nazionali, mentre la Commissione può operare solo sul fronte della cooperazione, dell’analisi strategica aperta e del coordinamento amministrativo, senza sconfinare nel terreno delle competenze riservate agli Stati.
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