Libertà di espressione, Commissione Ue: “Il caso AfD nei Länder resta competenza nazionale”.
La Commissione europea ha chiarito che eventuali misure volte a escludere i membri di partiti politici dal pubblico impiego rientrano nella competenza degli Stati membri e non nell’ambito diretto del diritto dell’UE. La precisazione arriva in risposta a un’interrogazione dell’eurodeputato Tomasz Froelich (ESN), che aveva sollevato dubbi sulla decisione – poi ritirata – del Ministero dell’Interno della Renania-Palatinato di escludere gli iscritti all’AfD dalla funzione pubblica.
L’iniziativa tedesca aveva suscitato forti critiche da parte di costituzionalisti come Christoph Gröpl e Joachim Wieland, secondo i quali il provvedimento avrebbe violato sia la Legge fondamentale tedesca sia il diritto europeo. Nel 1995, la Corte europea dei diritti dell’uomo stabilì, infatti, che l’appartenenza a un partito definito estremista non può costituire di per sé motivo sufficiente per l’espulsione dal pubblico impiego. Inoltre, la Corte riconobbe anche ai funzionari statali il diritto di esprimersi politicamente.
Nella sua risposta, l’Esecutivo comunitario ha ribadito che la libertà di espressione è un “diritto fondamentale e un valore essenziale” sancito dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ma applicabile agli Stati membri solo quando attuano il diritto europeo. “Dalle informazioni disponibili – ha osservato la Commissione – le misure nazionali citate non sembrano coinvolgere il diritto dell’Unione”.
Bruxelles ha inoltre ricordato che la tutela della libertà di espressione è prevista anche dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), la cui applicazione spetta però alla Corte di Strasburgo, non alle istituzioni UE.
Secondo la Commissione von der Leyen, dunque, spetta agli Stati membri e alle loro autorità giudiziarie garantire il rispetto dei diritti fondamentali in conformità alle rispettive leggi nazionali e agli obblighi internazionali.
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