Diritti del passeggero, ENAC: “Vettori aerei rispettino il Regolamento comunitario”.

L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ha richiamato le compagnie aeree al rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri, ricordando che la normativa prevede il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher, come i vettori aerei stanno affermando attraverso i propri servizi assistenza.

Una procedura poco rispettosa dei diritti dei passeggeri che ha richiamato l’attenzione dell’ENAC, dopo le numerose segnalazioni inviate da semplici cittadini, che ha confermato di aver richiamato i vettori operanti in Italia al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa.

Infatti, dato che a partire dal 3 giugno sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea, Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni operate da tale data non sembrano possano essere ricondotte, salvo casi specifici, a cause determinate dal Covid-19 (come da art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27) ma a scelte imprenditoriali. Pertanto, ferma restando la facoltà per i vettori di cancellare i voli programmati, la normativa applicabile è il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, che prevede, per le cancellazioni, l’informativa al passeggero, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione del voucher) e la compensazione, ove dovuta.

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Le stesse regole valgono per la rinuncia del passeggero che, salvo motivi di impedimento legati a situazioni Covid-19, decida di non partire. In tale caso saranno applicabili le
condizioni di trasporto e tariffarie previste dal vettore.

L’ENAC ha fatto sapere che continuerà a monitorare la situazione intervenendo con l’eventuale avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.

Foto SOGAER.

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