Corte Costituzionale: per gli atti sessuali con minore “non gravi” stop all’automatismo del carcere
La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che imponeva il carcere immediato , e per almeno un anno , ai condannati per atti sessuali con un minorenne anche quando il giudice aveva già riconosciuto l’attenuante della minore gravità del fatto. È quanto stabilito con la sentenza n. 68, depositata oggi, accogliendo le questioni sollevate dal Tribunale di Catanzaro.
Una sentenza che non depenalizza nulla e non alleggerisce la risposta penale sostanziale. Riguarda esclusivamente le modalità di esecuzione della pena. Il reato rimane tale, la condanna rimane valida: cambia solo il fatto che il giudice può ora valutare , come avviene per quasi tutti gli altri reati , se quella pena debba essere scontata necessariamente dietro le sbarre oppure in modo alternativo.
Cosa cambia in concreto.
Con questa pronuncia, quando viene riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, il condannato ha diritto alla sospensione dell’esecuzione della pena nell’attesa che la magistratura di sorveglianza valuti se possa accedere a misure alternative alla detenzione. In sostanza, non dovrà più entrare automaticamente in carcere mentre attende quella valutazione.
Perché la norma era incostituzionale?
La Consulta ha individuato una doppia violazione della Carta fondamentale. Da un lato, il contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.): la norma censurata trattava in modo ingiustificatamente più severo chi era condannato per atti sessuali con minorenne rispetto a chi lo era per violenza sessuale con la stessa attenuante , quest’ultimo poteva già beneficiare della sospensione della pena, pur tutelando i due reati beni giuridici analoghi e condividendo la stessa cornice edittale. Dall’altro, la violazione della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.): costringere il condannato a un anno di carcere anche in presenza di condanne brevi che avrebbero consentito fin da subito l’accesso a misure alternative rappresentava, secondo i giudici, un sacrificio inutile della libertà personale, senza alcun corrispondente beneficio per la collettività.
Il contesto.
L’attenuante della minore gravità viene di norma riconosciuta nelle situazioni di minore disvalore — spesso nei casi in cui l’autore del reato è un giovane di poco più grande della vittima. La Corte ha sottolineato che, proprio in ragione della significativa eterogeneità delle condotte riconducibili a questa fattispecie, non è possibile presumere automaticamente una pericolosità tale da giustificare la detenzione immediata e il blocco di qualsiasi misura alternativa per il primo anno.
Spetterà ora al tribunale di sorveglianza valutare caso per caso se e in quale misura alternativa il condannato potrà scontare la pena, nel rispetto del principio di individualizzazione del trattamento sanzionatorio.
foto © Corte costituzionale
