Corte costituzionale: bocciati commissariamento e “spoils system” nella sanità sarda. Il “Campo largo” colpisce ancora!
La Corte costituzionale torna a intervenire sulla riforma della sanità regionale in Sardegna e lo fa con una pronuncia netta: con la sentenza n. 198/2025, depositata oggi dopo l’udienza e la decisione assunte lo scorso 2 dicembre 2025, la Consulta ha dichiarato incostituzionali due passaggi chiave della legge regionale Sardegna 11 marzo 2025, n. 8, impugnati dal Governo con il ricorso n. 19/2025.
Il giudizio, promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso notificato il 10 maggio 2025 e depositato il 12 maggio), riguardava gli articoli 6, comma 1, e 14 della norma regionale, dedicati rispettivamente agli incarichi dei direttori sanitari e amministrativi e al commissariamento straordinario delle aziende del Servizio sanitario regionale (SSR).
Stop alla “sostituzione discrezionale” dei dirigenti: violato l’articolo 97 della Costituzione.
Nel mirino della Corte finisce, anzitutto, l’articolo 6, comma 1, nella parte in cui prevede che, dopo l’insediamento del nuovo direttore generale, entro 60 giorni si proceda a “confermare o sostituire” direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi socio-sanitari.
Per la Consulta questo meccanismo introduce un fattore di parzialità e consente la cessazione anticipata degli incarichi senza una motivazione procedimentalizzata e senza un accertamento legato a risultati o responsabilità. In sostanza, un automatismo che richiama uno spoils system incompatibile con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione: da qui la violazione dell’articolo 97 della Costituzione.
Commissariamento generalizzato bocciato: violato l’articolo 117 sulla tutela della salute.
Il secondo “no” riguarda l’articolo 14, che disponeva il commissariamento straordinario di tutte le aziende socio-sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie della Sardegna, collegando all’insediamento dei commissari la decadenza immediata dei direttori generali in carica.
La Corte ha ritenuto la disposizione in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, in materia di tutela della salute, perché collide con i principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale: in particolare, la disciplina nazionale non contempla il commissariamento generalizzato come causa automatica di decadenza dei vertici aziendali del SSR, se non al ricorrere di presupposti e procedure tipizzate.
Il dispositivo: illegittimi gli articoli 6 e 14 della legge regionale 8/2025.
Nel dispositivo, la Consulta, in particolare, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, limitatamente alla parte che introduce la conferma/sostituzione entro 60 giorni dei dirigenti non apicali e l’’illegittimità costituzionale dell’art. 14 sul commissariamento straordinario e sulla decadenza automatica dei direttori generali.
