Consulenze genetiche. Per Bruxelles nessun ostacolo alla regolamentazione della professione.
La consulenza genetica si sta affermando sempre più come servizio sanitario essenziale, ma in gran parte dei Paesi dell’Unione europea resta una professione emergente, priva di un riconoscimento e di una regolamentazione omogenea.
Secondo medici e operatori sanitari maltesi, le autorità nazionali avrebbero indicato presunti vincoli di derivazione europea – in particolare il cosiddetto “test di proporzionalità” – come motivo per cui non sarebbe possibile introdurre un quadro normativo nazionale per la consulenza genetica. Da qui le domande rivolte alla Commissione per capire se esistano norme Ue sul riconoscimento o la regolamentazione di professioni sanitarie emergenti e se Bruxelles intenda intervenire per rafforzare la sicurezza dei pazienti e garantire standard di cura coerenti a livello europeo.
Ieri, a nome della Commissione, il vicepresidente Stéphane Séjourné, ha dichiarato che nessuna legislazione europea impedisce agli Stati membri di riconoscere o regolamentare nuove professioni sanitarie, inclusa la consulenza genetica: “In particolare, la direttiva Ue sul test di proporzionalità (Direttiva 2018/958) non vieta l’introduzione di quadri normativi nazionali, ma impone semplicemente che le regole siano non discriminatorie, giustificate da obiettivi di interesse pubblico – come la tutela della salute e della sicurezza – e proporzionate”.
La Commissione sottolinea inoltre che la normativa europea richiama esplicitamente la necessità di garantire un elevato livello di protezione della salute umana nel caso di professioni sanitarie con implicazioni per la sicurezza dei pazienti.
“Sul fronte della mobilità professionale – ha proseguito l’esponente dell’Esecutivo europeo – la direttiva 2005/36/CE facilita la libera circolazione dei professionisti sanitari all’interno dell’Ue attraverso un sistema di riconoscimento automatico basato su requisiti minimi di formazione per alcune categorie. La Commissione monitora costantemente i progressi scientifici e tecnici e gli sviluppi legislativi nazionali, aggiornando – quando necessario – tali requisiti per riflettere gli standard sanitari più attuali e rafforzare la tutela dei pazienti. Viene inoltre valutata la possibilità di estendere il sistema di riconoscimento automatico ad altre professioni sanitarie tramite quadri comuni di formazione”.
Tuttavia, Bruxelles esclude l’introduzione di standard europei vincolanti per la consulenza genetica. Alla luce della ripartizione delle competenze e delle differenze tra i sistemi sanitari nazionali, la Commissione ricorda che, in base all’articolo 168, paragrafo 7, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’organizzazione e l’erogazione dei servizi sanitari restano di competenza degli Stati membri.
In sostanza, l’Ue apre alla regolamentazione nazionale della consulenza genetica, ma non intende intervenire direttamente su standard di cura comuni, lasciando ai governi nazionali la responsabilità di definire regole e riconoscimenti per una professione in rapida evoluzione.
