Bus gratis ai richiedenti asilo, Bruxelles: “Scelta degli enti locali, ma serve una giustificazione oggettiva”
Spetta alle autorità nazionali, regionali o locali decidere se usare risorse proprie per offrire abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico ai richiedenti protezione internazionale. Lo ha chiarito la Commissione europea, rispondendo a un’interrogazione dell’eurodeputata Anna Maria Cisint sulla misura adottata dalla città metropolitana di Bologna.
L’eurodeputata leghista aveva sollevato dubbi sull’impiego di fondi pubblici locali per finanziare gli abbonamenti ai richiedenti asilo ospitati nei centri di accoglienza straordinaria (Cas), mentre molti cittadini italiani e comunitari residenti sullo stesso territorio il servizio lo pagano di tasca propria. Un trattamento, secondo la Cisint, che pone interrogativi su proporzionalità, parità di trattamento e sana gestione finanziaria.
Nelle tre domande rivolte all’esecutivo Ue, l’esponente dei Patrioti per l’Europa chiedeva se la misura, ulteriore rispetto agli standard europei sull’accoglienza, fosse conforme al diritto comunitario, se rispettasse i principi di proporzionalità e non discriminazione e se la Commissione intendesse verificare che non si creasse un trattamento preferenziale ingiustificato.
Nella replica, Bruxelles ricorda innanzitutto che la direttiva (Ue) 2024/1346 consente agli Stati membri di riconoscere condizioni più favorevoli ai richiedenti protezione internazionale, purché compatibili con la direttiva stessa. Il diritto dell’Unione, sottolinea la Commissione, non si oppone a misure di questo tipo.
Quanto all’uso delle risorse, la Commissione precisa che gli Stati membri restano competenti a stabilire come impiegare i fondi nazionali, nel rispetto del diritto interno e di quello europeo. Un paletto però esiste: l’accesso differenziato alle prestazioni locali deve rispettare il diritto primario dell’Ue, compresi i principi di parità di trattamento e non discriminazione sanciti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali. Le distinzioni tra gruppi di beneficiari, avverte Bruxelles, richiedono una giustificazione oggettiva e proporzionata, legata a legittimi obiettivi di politica pubblica.
Diverso il discorso per i fondi europei: in questo caso il sostegno finanziario deve essere attuato in linea con il quadro giuridico Ue e con gli obiettivi del fondo interessato.
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