12 Ottobre 2026
Europa

Bruxelles avvia due procedure d’infrazione contro l’Italia: nel mirino il fisco sui bond per i non residenti e i conti di risparmio “made in Italy”

La Commissione europea ha aperto due procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia, inviando altrettante lettere di costituzione in mora su temi che toccano il mercato unico dei capitali.

Con la prima procedura (INFR(2026)4015), Bruxelles ha contestato la normativa italiana sul trattamento fiscale di interessi e altri redditi derivanti da obbligazioni societarie e titoli pubblici italiani, ritenuta non in linea con le regole sulla libera prestazione di servizi (articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell’Ue e articolo 36 dell’accordo SEE). Questi redditi sono in generale soggetti a ritenuta alla fonte, ma alcuni investitori non residenti possono beneficiare di un’esenzione. Ciò avviene però solo se i titoli sono depositati presso un intermediario finanziario residente in Italia, presso la stabile organizzazione italiana di un intermediario estero oppure, in alcuni casi, presso un intermediario non residente che abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia.

Secondo la Commissione, queste condizioni rendono meno attrattivi i servizi di custodia e amministrazione offerti da intermediari di altri Stati Ue o dello Spazio economico europeo privi di una stabile organizzazione in Italia, e scoraggiano gli investitori non residenti dal ricorrervi.

La seconda procedura (INFR(2026)2170), avviata anche contro la Slovenia (INFR(2026)2169), riguarda l’obbligo di allocazione del portafoglio nei conti di risparmio e investimento con agevolazioni fiscali.

Per Bruxelles, alcune disposizioni della legge italiana sui piani individuali di risparmio a lungo termine e di quella slovena sui conti di investimento individuali costituiscono una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali, in violazione dell’articolo 63 del Trattato. In Italia, per godere del regime fiscale di favore, una quota minima del portafoglio deve essere investita in strumenti emessi da società residenti in Italia o nello Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel Paese. In Slovenia, i versamenti aggiuntivi sul sottoconto speciale sono ammessi solo se destinati a strumenti di società con sede nel Paese o emessi dalla Repubblica slovena.

Secondo la Commissione, se ben congegnati, questi conti possono contribuire agli obiettivi dell’Unione del risparmio e degli investimenti, rendendo i mercati dei capitali più attraenti e accessibili ai piccoli investitori, rafforzando la concorrenza tra operatori e stimolando l’innovazione. Nella forma attuale, invece, scoraggiano i residenti dall’investire in imprese di altri Stati membri, limitando la diversificazione nel mercato unico e ostacolando le società straniere che vorrebbero attrarre capitali da Italia e Slovenia, con il risultato di alimentare la frammentazione dei mercati finanziari europei.

foto Benoit Bourgeois Copyright: © European Union 2014 – EP