Bambini allontanati dalle famiglie, Terragni: “Serve chiarezza sui prelevamenti”.
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza interviene sul tema degli allontanamenti dei minori dalle famiglie con un documento che punta a fare ordine su norme, prassi e criticità. Il testo, intitolato “Prelevamento dei minori, facciamo il punto”, è stato presentato a Roma dalla Garante Marina Terragni, in risposta anche a recenti casi di cronaca che hanno riacceso il dibattito pubblico.
“Vicende come quella della famiglia nel bosco hanno riportato l’attenzione su una materia estremamente delicata”, ha spiegato Terragni. “Ma all’Autorità arrivano anche segnalazioni di situazioni ancora più gravi, in cui i minorenni sono esposti a rischi seri. Era necessario fare chiarezza, alla luce delle norme e della giurisprudenza”.
Il documento ribadisce un principio centrale: l’allontanamento del minore dalla famiglia deve essere una misura eccezionale, da adottare solo in presenza di un grave pericolo. L’articolo 403 del Codice civile consente il prelevamento forzoso esclusivamente per proteggere bambini in stato di abbandono morale o materiale o esposti a rischi imminenti per la salute. Tuttavia, secondo la Garante, nella pratica gli allontanamenti avvengono anche in contesti di conflitto tra genitori, in potenziale contrasto con il diritto del minore a crescere nella propria famiglia, sancito dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.
Il testo affronta anche le modalità operative dei prelevamenti, spesso al centro di polemiche per il loro impatto traumatico. La legge, ricorda l’Autorità, non prevede l’intervento delle forze dell’ordine se non nei casi di emergenza estrema. Inoltre, se il minore oppone resistenza, l’operazione deve essere sospesa e la situazione rimessa al giudice che ha disposto il provvedimento.
Redatto in collaborazione con due avvocate esperte in diritto di famiglia, il documento si articola in 18 domande e risposte e pone l’accento su un altro nodo critico: l’ascolto diretto del minore da parte del giudice, definito un diritto fondamentale ma non sempre rispettato nella prassi. Eventuali deroghe, sottolinea Terragni, dovrebbero essere adeguatamente motivate.
Quanto alle soluzioni alternative, l’Autorità ribadisce che il collocamento in una famiglia, anche allargata, dovrebbe essere prioritario, mentre il ricorso alle strutture residenziali dovrebbe rappresentare l’extrema ratio. I dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indicano che nel 2024 circa 25 mila minori erano ospitati in strutture residenziali, contro 16 mila accolti in famiglie affidatarie (escludendo i minori stranieri non accompagnati).
Un sistema che ha anche un impatto economico rilevante: il costo medio è stimato in 150 euro al giorno per minore, per una spesa pubblica complessiva superiore a 1,3 miliardi di euro l’anno. “Risorse che potrebbero essere impiegate per sostenere direttamente le famiglie ed evitare separazioni non necessarie”, osserva Terragni.
Al 31 dicembre 2024 risultano attivi 4.836 servizi residenziali per minorenni, per un totale di 28.701 posti di accoglienza, con una media di sei posti letto per struttura. Le comunità socioeducative rappresentano la quota maggiore, seguite da comunità familiari, servizi bambino/genitore e alloggi ad alta autonomia.
La Garante guarda anche alle prospettive future: il disegno di legge Roccella-Nordio sull’affido potrebbe introdurre un censimento sistematico delle strutture e delle famiglie affidatarie, oltre a un flusso informativo dai tribunali per monitorare numero, durata, motivazioni ed esiti dei collocamenti fuori famiglia.
Resta però una lacuna significativa: mancano dati affidabili per distinguere i collocamenti urgenti ex articolo 403 da quelli legati a conflitti genitoriali o ad altre cause, così come una valutazione strutturata dell’impatto psicologico e traumatico degli allontanamenti.
Il documento affronta infine temi sensibili come il rifiuto del minore verso un genitore — spesso il padre — invitando a indagarne le cause senza ricorrere a costrutti privi di base scientifica, come la cosiddetta alienazione parentale (PAS), non riconosciuta dalla comunità scientifica. Sotto osservazione anche le cosiddette terapie di riunificazione, giudicate potenzialmente traumatiche.
