Aldo Patriciello: “Quali misure per l’adeguamento del trattamento dei giudici tributari italiani?”.

I giudici tributari italiani, per l’eurodeputato del PPE, Aldo Patriciello, sono titolari di una funzione giudiziaria esclusiva senza remunerazione e riconoscimento previdenziale e contributivo adeguati e senza i diritti dei lavoratori dipendenti e dei giudici ordinari.

Nel suo intervento parlamentare, l’esponente del PPE ha chiesto alla Commissione europea se sarà adeguato il trattamento dei giudici tributari italiani all’ordinamento europeo: “Tenuto conto del loro specifico status (D.Lgs. n. 545 del 1992) della violazione della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali n. 102/2013 sui diritti previdenziali, della comunicazione DGEMPL/B2/DA nonché della sentenza della Corte di Giustizia nella causa C-658/18 UX sulla disciplina italiana della magistratura onoraria, può la Commissione far sapere quali misure intende adottare affinché l’Italia adegui, a maggior ragione, il trattamento dei giudici tributari italiani all’ordinamento europeo introducendo tutele retributive, previdenziali e contributive senza discriminazioni rispetto ai giudici ordinari e a quelli onorari che tali tutele hanno, invece, garantite?”.

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In risposta all’eurodeputato del PPE è intervenuto il Commissario per il lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit: “La Commissione ha ricevuto numerose denunce relative alle differenze tra le condizioni di impiego dei giudici e dei procuratori appartenenti alla magistratura onoraria e le condizioni di impiego dei giudici ordinari. Essa ha avviato un dialogo con le autorità italiane sulla questione mediante la procedura EU Pilot 7779/15”.

“La Commissione – ha aggiunto Schimit – sta attualmente valutando se la disparità di trattamento relativa a numerose condizioni di impiego tra i membri della magistratura onoraria e i giudici ordinari sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui devono assumere la responsabilità. Nella valutazione si terrà conto dello status dei giudici tributari disciplinato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545”.

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Nel corso del suo intervento il Commissario europeo ha ricordato, inoltre, che “il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia dell’Unione europea, nella causa C-658/18, UX contro Governo della Repubblica italiana, ha stabilito che ‘La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato […] deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell’ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di lavoratore a tempo determinato, ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro’, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

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